Histoire du droit canonique Research Papers (original) (raw)

La vacanza della sede episcopale da sempre rappresenta un momento tra i più delicati nella vita di una Chiesa particolare ed in genere, a motivo della similitudine degli effetti, viene studiato dalla dottrina e disciplinato dal... more

La vacanza della sede episcopale da sempre rappresenta un momento tra i più delicati nella vita di una Chiesa particolare ed in genere, a motivo della similitudine degli effetti, viene studiato dalla dottrina e disciplinato dal Legislatore congiuntamente all'ipotesi di sede episcopale impedita. In realtà le due fattispecie differiscono non solo perché la sede vacante appartiene alla normalità fisiologica della vita di una Chiesa particolare, mentre la sede impedita è piuttosto una patologia, ma soprattutto in quanto nella prima situazione viene meno la stessa giurisdizione episcopale di diritto divino del vescovo sulla Chiesa particolare cosa che non accade nella seconda ipotesi 1. Ecco, dunque, che metodologicamente appare corretto trattare una questione senza necessariamente dover richiamare anche l'altra. Altro aspetto da tenere in considerazione è l'inquadramento storico giuridico dell'istituto, rappresentando il caso della vacanza della sede * Esula dai fini del presente lavoro quanto attiene alla vacanza della sede romana e delle altre sedi patriarcali, come pure delle altre circoscrizioni ecclesiastiche equiparate alle diocesi o alle eparchie. 1 In dottrina si è tentato di individuare i criteri e principi posti alla base della disciplina canonica circa il governo interinale delle Chiese, in particolare ne sono stati segnalati quattro: 1) portare avanti le attività iniziate dal vescovo; 2) non equiparabilità nelle forme e nei contenuti tra governo interinale e quello episcopale sede plena; 3) evitare che dalla situazione di vacanza possa arrivare nocumento alla Chiesa particolare o pregiudicarne lo status in vista dell'arrivo del nuovo vescovo; 4) garantire una continuità di stile tra il governo interinale e quello precedente. Cfr. A. P. NORD, Sede Vacante, Diocesan Administration, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2014, pp. 26-29. Questi quattro principi radicano nel fatto che la Chiesa particolare, i suoi fedeli e i suoi beni, cadono sotto l'unica e diretta responsabilità del vescovo, mentre il clero è essenzialmente un collaboratore di quest'ultimo, cfr., ibidem, pp. 29-36. Di diverso avviso è il Torquebiau a detta del quale l'assunzione del governo della comunità da parte del clero in caso di sede vacante non è altro che la coerente conseguenza del ruolo pressoché paritario tra vescovo e clero nel governo della comunità, P. TORQUEBIAU, Chapitre des Chanoines, in DDC, vol. 3, coll. 530-595, in particolare coll. 533-536, testimoniato anche dalla partecipazione dei presbiteri e dei diaconi ai concili, cfr. ibidem, coll. 543. Secondo il cardinal De Luca tale potere in capo al clero non sarebbe frutto di un privilegio o una delega ma della reviviscenza di un diritto proprio, cfr. Cardinal De Luca, cfr. infra.