Roman Law Research Papers - Academia.edu (original) (raw)
Carlo Pelloso Le origini aristoteLiChe deL SUNALLAGMA di aristone sommario: 1. introduzione: alle origini del concetto di sun£llagma. -2. La dottrina della giustizia universale nell'etica nicomachea. -3. giustizia correttiva e... more
Carlo Pelloso Le origini aristoteLiChe deL SUNALLAGMA di aristone sommario: 1. introduzione: alle origini del concetto di sun£llagma. -2. La dottrina della giustizia universale nell'etica nicomachea. -3. giustizia correttiva e sunall£gmata in aristotele. -4. ancora sul sun£llagma aristotelico. -5. Sun£llagma e fil…a ™leuqeriwtšra. -6. influenze aristoteliche in Labeone? -7. d. 2.14.7 pr.-2: premesse terminologiche all'esegesi del responsum di aristone. -8. Datio dandi causa, sun£llagma e obligatio civilis in aristone. -9. La dottrina nicomacheo-aristoniana del sun£llagma e la definitio di Labeone. -10. Contrahere sun£llagma in aristone e Mauriciano. della categoria 'contrahere' in giuristi proculeiani e sabiniani, in BIDR, XXViii, 10 s.; P. Voci, La dottrina romana del contratto, Milano, 1946, 51 ss.; a schiavone, Studi, cit., 59 ss.; contra s.e. Wunner, 'Contractus'. Sein Wortgebrauch und Willensgehalt im klassischen römischen Recht, Köln -graz, 1964, 29 ss.; più prudenti F. gallo, 'Synallagma', i, cit., 149 ss. e M. talamanca, La tipicità, cit., 96). L'impiego del sostantivo contractus (ellissi di contractus rei o negotii), si nota incidentalmente, si riscontra già in Varrone (de re rust. 1.68) e in servio sulpicio (come è attestato in gell. 4.4.1: Quid Servius Sulpicius in libro, qui est de dotibus, scripserit de iure atque more veterum sponsaliorum. 1. Sponsalia in ea parte Italiae, quae Latium appellatur, hoc more atque iure solita fieri scripsit Servius Sulpicius in libro, quem scripsit de dotibus: 2. qui uxorem, inquit, ducturus erat, ab eo, unde ducenda erat, stipulabatur eam in matrimonium datum ... iri; qui ducturus erat, itidem spondebat. is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur sponsalia): si tratta, invero, di un uso al limite del significato tecnico del termine ed è solo con Labeone, nel celeberrimo testo di Ulpiano, di cui sopra, che si avrà la prima vera e propria definitio (l'unica peraltro risultante da fonti latine) del participio sostantivato contractum; quanto all'uso linguistico di contrahere, contractum, contractus, cfr. a. Burdese, Divagazioni in tema di contratto romano tra forma, causa e consenso, in 'Iuris vincula'. Studi in onore di M. Talamanca, napoli, i, 317, nt. 1 e P. Voci, La dottrina, cit., 11 ss.; g. grosso, Il sistema romano dei contratti, torino, 1963, 29 ss.; g.Y. diósdi, Contract in Roman Law from the Twelve Tables to the Glossators, Budapest, 1981, 79 ss.; a. di Pietro, El régimen de los contractos en el derecho romano. Perspectivas e incidencias para el tema de los negocios en una unificación latino-americana, in Roma e America. Diritto romano comune, Vii, 1999, 62 ss. g. romano, 'Conventio' e 'consensus' (A proposito di Ulp. 4 'ad ed.' D. 2.14.1.3), in AUPA, XLViii, 2003, 255 ss. 7 Cfr. sul punto, paradigmaticamente, a. Burdese, Sul concetto di contratto e i contratti innominati in Labeone, in Atti del seminario sulla problematica contrattuale. Milano 7-9 aprile 1987, i, Milano, 1988, il quale è convinto che «Labeone abbia qui adoperato l'accezione contractum quale forma del verbo contrahere, indicante il risultato dell'attività dei soggetti contraenti, anziché quale forma del sostantivo contractus, usato a designare l'attività contrattuale in sé considerata. non vi osta il fatto che la definizione di contractum sia esemplificata con un elenco di contratti, e quindi di atti e non di rapporti da essi nascenti, in quanto alla mentalità e nell'uso linguistico dei romani il passaggio dalla prospettiva del risultato a quella del comportamento che lo produceva risultava assai più naturale che non al pensiero dogmatico moderno. analoga oscillazione di significati presenta il termine obligatio. in base all'analisi morfologica delle prime testimonianze classiche, tra cui proprio quella labeoniana di d. 50.16.19, esso sembrerebbe riallacciarsi più all'idea dell'atto obbligatorio (ob-ligatio) che non al significato, divenuto in seguito dominante, di rapporto obbligatorio. in particolare tuttavia anche nel testo di Labeone, ove si parla di ultro citroque obligatio, pur ammesso che ci si voglia con ciò riferire in primo luogo all'impegno bilateralmente assunto, non si può negare che ne risulti necessariamente indicato il conseguente vincolo reciproco». scettico sul punto si dimostra invece F. gallo, 'Synallagma', ii, cit., 96, che preferisce considerare contractum, accusativo di contractus (e quindi non vedere in ciò il risultato dell'attività dei soggetti contraenti) e obligationem quale atto obbligante; del pari, lo stesso r. santoro, Il contratto nel pensiero di Labeone, Palermo, 1983, 6 ss., pensa a contractus quale indice dell'attività contrattuale in sé e per sé considerata. infine, secondo M. talamanca, Con-Diethnes Kentron Anthropistikon Klassikon Eregnon, ii, 1970, 156 s.) e fondato su leggi e concetti dogmatici ben definiti, laddove il pensiero dei retori e dei filosofi sarebbe essenzialmente di carattere etico o politico piuttosto che giuridico, talché le nostre conoscenze con riguardo al diritto attico non potrebbero che avere quale fonte pressoché sola la pratica giudiziaria ricostruita grazie alle testimonianze oratorie (cfr., sul punto h.J. Wolff, Methodische Grundfragen der rechtsgeschichtlichen Verwendung attischer Gerichtsreden, in 2 ss.; id., Rechtskunde und Rechtswissenschaft bei den Griechen, in Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenisch-römischen Ägypten, Weimar, 1961, 257; cfr., inoltre, per una critica all'approccio wolffiano, r. Martini, Diritti greci, siena, 2001, 71 ss.). radicalmente opposto pare invece il pensiero di a. schiavone, Studi, cit., 74, che giunge ad affermare, in relazione al libro V dell'etica nicomachea, che «il filosofo vuole tentare una classificazione sufficientemente indicativa, anche se non completa dei rapporti umani regolati in qualche modo dal diritto», rappresentando ciò «un punto di partenza … pur nella prospettiva che lo sorregge, da quello, assai più delimitato e specifico … di Labeone». in tema, non mi persuade, invero, quanto scrive alberto Maffi in relazione ai lavori di Lee (h.d.P. Lee, The Legal Background of Two Passages in the Nichomachean Ethics, in CQ, XXXi, 1937, 129 ss.) e di harrison (a.r.W. harrison, Aristotle's Nichomachean Ethics, Book V, and the Law of Athens, in JHS, LXXVii, 1957, 42 ss.): secondo l'autore «per costoro competenza e interessi giuridici di aristotele sono fuori discussione» (a. Maffi, 'Synallagma' e obbligazioni in Aristotele. Spunti critici, in Atti del II Seminario Romanistico Gardesano, 12-14 giugno 1978, Milano, 1980. a me risulta, infatti, che se Lee è fermamente convinto che la teorizzazione aristotelica abbia dei saldi e precisi addentellati nel diritto vigente in nell'atene del iV secolo a.C., harrison pensi che «there is a tendency … to read too much law in to what aristotle says» e, affermando che «the specific question i propose to ask is whether in n.e. V aristotle is basing at all closely on the substantive law of athens», continui risolutamente in questi termini: «my conclusion is negative» (cfr. a.r.W. harrison, Aristotle, cit., 42). Ben altra, invece, appare la problematica (che in questo contributo si tenterà di analizzare) concernente l'eventualità di un influsso, mediato o immediato, da parte di aristotele sul pensiero giuridico romano, problematica che, come risulta ovvio, non può prescindere in alcun modo da uno studio approfondito e del testo aristotelico, a prescindere dalla sua corrispondenza col diritto attico, e di quelle altre fonti greche anteriori o successive che paiono averlo influenzato o esserne state influenzate (cfr., sul punto, paradigmaticamente, a. schiavone, Studi, cit., 74 ss.). 13 se, infatti, si è sovente sottolineata la dipendenza di Ulpiano dalle fonti greche (cfr. r. Frezza, La cultura di Ulpiano, in SDHI, XXXiV, 1968, 363 ss.), si è altresì posto l'accento su gaio, avvertendosi l'analogia tra la summa divisio delle obligationes e la classificazione aristotelica dei sunall£gmata (cfr. e. Coing, Zum Einfluss der Philosophie des Aristoteles auf die Entwicklung des roemischen Recht, in ZSS, LXiX, 1952, 24 ss.; P. de Francisci, Sun£llagma. Storia e dottrina dei cosiddetti contratti innominati, ii, Pavia, 1913, 499 ss.; g. grosso, Influenze aristoteliche nella sistemazione delle fonti delle obbligazioni nella giurisprudenza romana, in Colloquio italo-francese. La filosofia greca e il diritto romano, Roma 14-17 aprile 1973, Atti dell'Accademia dei Lincei, i, roma, 1976.