Il rapporto tra diritto individuale e interesse collettivo davanti alla rinunzia ai beni immobili (original) (raw)

LA RINUNCIA ALLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE È ABUSO DEL DIRITTO

Jus Civile, 2022

Segue: la meritevolezza degli interessi sottesi alla rinuncia al diritto di proprietà. 1.-L'ordinamento riconosce al proprietario il diritto di disporre e di godere del bene, mediante l'esercizio di una pluralità di poteri e facoltà che rappresentano il contenuto del suo diritto, tuttavia, in alcuni casi, il concreto esercizio di alcune facoltà di godimento inerenti al diritto di proprietà può essere considerato antigiuridico (perché nocivo, antisociale, odioso, ecc.). Anche il mancato o negligente uso del diritto di proprietà su un edificio, consistito nel mancato esercizio della facoltà di farlo valere in giudizio per rimuovere una situazione dannosa, non solo per chi ha omesso di agire, ma anche per i terzi da tale omissione danneggiati, è stato ritenuto un "uso anormale" del diritto stesso, fonte di responsabilità nei confronti dei terzi 1 sulla base della constatazione, tipica per i ragionamenti che all'epoca i giuristi erano soliti fare, che l'art. 833 c.c. in materia di divieto degli atti emulativi potesse rappresentare un principio generale suscettibile di applicazione analogica. Nella fattispecie decisa dalla Seconda Sezione Civile della S.C. il 15 novembre 1960, n. 3040, fu statuito che "il mancato e negligente uso della facoltà di agire in difesa del diritto soggettivo per rimuovere una situazione dannosa non solo al titolare del diritto medesimo, ma anche a terzi, costituisce uso anormale del diritto soggettivo, se il non uso si risolve nell'inosservanza doloso o colposa di specifiche norme di condotta poste a tutela di diritti altrui". Si trattava in particolare del caso di un acquirente di alloggio, realizzato dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, che aveva citato in giudizio detto Istituto quale proprietario dei residui appartamenti facenti parte del condominio, il quale, dopo che alcuni sfollati avevano occupato sine titulo appartamenti sfitti facenti parte del fabbricato, non solo non si era attivato per liberare i locali, così consentendo ad una popolazione in sovrannumero di abitare negli stessi con ovvi disagi per la parte attrice, ma aveva addirittura costruito un ulteriore bagno e una fontana nelle parti comuni dell'edificio, al fine di ovviare in parte alle condizioni di disagio che si erano venute a creare. L'annotatore della sentenza aveva stigmatizzato l'evidente errore in cui, a suo dire, era pervenuta la S.C. quando aveva qualificato come "abuso" o "uso anormale" il non uso di un diritto

L.A. Caloiaro, La rinunzia alla proprietà immobiliare tra principio di tipicità e funzione sociale

La pronuncia in commento, seppur animata da buoni propositi, giunge all’affermazione di un principio di diritto dirompente, oltreché esorbitante rispetto alla soluzione della controversia oggetto di giudizio. È, per un verso, apprezzabile il tentativo di evidenziare e risolvere le criticità che ancora connotano l’istituto dell’occupazione acquisitiva nell’ultima lettura offerta da Cass., sez. un., n. 735/2015. Risulta, per altro verso, inaccettabile la pars costruens: la soluzione non può, infatti, essere individuata nella radicale inconfigurabilità nel nostro ordinamento di un negozio abdicativo della proprietà, da ritenere, per l’effetto, nullo. Occorre, piuttosto, inquadrare la dismissione della proprietà nel sistema ed isolare i soli atti abdicativi patologici.

LA RINUNCIA ALLA COMPROPRIETÀ IMMOBILIARE

Nuovo diritto civile, 2016

La RiNUNcia aLLa compRopRietà immobiLiaRe* I mutamenti economici degli ultimi anni hanno reso frequenti i casi di rinunzia alla comproprietà di beni immobili; non stupisce, dunque, che la Corte di Cassazione si sia di recente dovuta confrontare con questioni inerenti la validità e gli effetti di tali atti. La Suprema Corte ha innanzitutto affermato la necessità che la rinuncia sia coperta, a pena di nullità, dalla forma scritta; inoltre, ha sostenuto che essa comporti, quale effetto, un accrescimento del diritto dominicale degli altri compartecipi, così negando che trovi applicazione, in questa ipotesi, l'art. 827 c.c., secondo il quale gli immobili vacanti spettano al patrimonio dello Stato. In tal modo i Giudici di legittimità hanno altresì implicitamente preso posizione circa la natura del diritto del singolo compartecipe, sostenendo che esso abbia ad oggetto l'intero bene, sicché, appunto, la rinuncia da parte di uno dei contitolari consentirebbe il riespandersi del diritto degli altri. Rimangono aperte alcune questioni esegetiche, che ancòra non hanno trovato occasione di essere affrontate dalla giurisprudenza, quale, soprattutto, quella relativa alla necessità o meno che l'atto rinunziativo sia portato a conoscenza di altri, per la sua efficacia.

Rinunzia alla proprietà e «dissenso a posteriori»

Nuovo diritto civile, 2023

Rinunzia alla proprietà e «dissenso a posteriori»* ** Sommario: 1. Rinunzia alla proprietà e linee di indirizzo dello studio di Ubaldo La Porta.-2. Segue: Il pensiero di Ubaldo La Porta.-3. Aspetti nomogenetici della disposizione sui «beni immobili vacanti».-4. L'art. 827 c.c. nel dibattito sull'ammissibilità della rinuncia. Distinzione tra immobile «geneticamente vacante» e immobile «vacante per volontà del proprietario».-5. Sul potere di opposizione dello Stato.-6. Il rifiuto e il dogma dell'intangibilità della sfera giuridica altrui.-7. Rifiuto dello Stato all'acquisto dell'immobile dismesso dal privato (ipotesi ricostruttiva).-8. Pensiero di La Porta nella prospettiva del rifiuto e «dissenso a posteriori».

Del diritto d’uso civico e collettivo dei beni destinati al godimento dei diritti fondamentali

Politica del diritto , 2016

The right of civic and collective use of goods pertaining to the enjoyment of fundamental rights. My thesis is that local authorities and the State are to be considered exponential bodies of a particular community. Meaning that the law residually may confer to them the care of the interests of the entire community. Thus a new concept of space emerges: the space of the enjoyment of life, instead of the space of the government of lives. The demonstration is based on three juridical concepts. The first: the constitution- alisation of private and public property. The Italian Constitution prescribes that private property is limited and functionalised (social function). Public property is the space and the natural means for the exercise of basic freedoms. The second: the theory of the commons or the reform of the Civil Code relating to public goods. A ministerial commission (Commissione Rodotà) declared that common goods «express functional utility for the exercise of fundamental rights and for the free development of the individual and are shaped on the principle of intergenerational safeguarding of their utilitates». The third: the collective rights. These are goods, public or private, subject to collective rights of use and enjoyment. The best-known legal form of collective right are the Civic Uses and the Right to Public Use. On these theoretical assumptions since March 2, 2012 in Naples a community of artists and cultural workers is practicing the civic use of a public building translating it into a new administrative practice through the elaboration of the «Declaration of civic and collective urban use».

Dal diritto sui beni comuni al diritto ai beni comuni

2017, 2017

Il saggio analizza il tema dei beni comuni al fine di individuare gli strumenti di tutela in caso di lesione. L’indagine focalizza il contesto storico politico in cui è nato il fermento degli intellettuali sui “beni comuni”, rilevando che è stato l’arretramento dello Stato nell’economia a costituire la spinta per la costruzione da parte della dottrina di una categoria di beni che garantisse la fruizione collettiva degli stessi, anche se non appartenenti ad un soggetto pubblico. In particolare, l’autore, prendendo atto dell’esigenza, avvertita anche nella letteratura d’oltreoceano, di evitare che i beni comuni fossero assorbiti nella logica dominicale classica della proprietà individuale, scorge nei diritti della personalità la chiave per sciogliere, nell’ordinamento vigente, il nodo della tutela in modo coerente con l’interesse del soggetto leso.

Abitazione e condominio. Contributo allo studio dei diritti e degli interessi in comunione

2018

che assegna al giurista contemporaneo il compito delicato di «mediare tra vecchiume cartaceo ed esperienza, o addirittura inventare, nel senso […] di trovare una soluzione e colmare il vuoto: trasfigurazione di remoti istituti, conio di nuovi e novissimi». Ed ancora, è sempre Paolo Grossi ad affermarlo, in risposta a G. Alpa (a cura di), Paolo Grossi, Roma-Bari, 2011, 254, «Il diritto del futuro è in basso, dove, nella grezza fattualità economico-sociale, si coniano istituti nuovi che i Codici troppo vecchi non prevedono e che la sordità del legislatore speciale tarda a percepire. E il diritto si mescola inestricabilmente con il fatto, e la prassi trionfa. Ma anche quello è diritto, e-per giunta-nuovo di zecca, anche se ancora non categorizzato in leggi né raffinato dalla sapienza degli scienziati».