IL LEGAL PRIVILEGE NEL DIRITTO COMUNITARIO. PROSPETTIVE COMPARATIVISTICHE E PROFILI CRITICI (original) (raw)
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MilanoL•LGiuffrèLEditore EUROPA E DIRITTO PRIVATO LA RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE CIVILE Estratto
LA RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE CIVILE ti confesso che non vedo la situazione del lavoro generale e, direi, comune attualmente in corso, in modo molto roseo come la vedono i giovani, gli energici, i volitivi, i sicuri, gli ottimisti, e, insomma, le sonnámbule felici dell'ottimismo coûte que coûte che vanno a occhi sbarrati sulla grondaia del possibile; il possibile che esse credono certo e sicuro mentre le più volte è solo scarsamente probabile C.E. GADDA a G. PARISE, 15 novembre 1962 SOMMARIO: 1. La retroattività tra dogmatica e politica. -2. La retroattività al vaglio della Corte costituzionale. -3. Il divieto di retroattività: un oggetto misterioso e inafferrabile. -4. La retroattività è un significante vuoto. -5. Una retroattività di secondo grado: la legge di interpretazione autentica.
SOMMARIO: 1. Il tema: l'estraneità ai principi ordinari sul giudicato dell'accertamento dei diritti collettivi. Le soluzioni per via di approssimazione della Cassazione.-2. Limiti soggettivi e oggettivi del giudicato in rapporto alla natura collettiva dei diritti. Punti problematici.-3. Proprietà universale e tecniche di sostituzione della legge n. 1766/1927: la collettività degli utenti come condizione dell'azione di accertamento degli usi civici.-4. La Cassazione sui limiti soggettivi del giudicato in materia di usi civici. Sez. II, 24 gennaio 1995, n. 792.-5. Autonomia della questione di proprietà rispetto alla demanialità civica? I limiti dell'ap-proccio della Cassazione.-6. I limiti oggettivi del giudicato sui diritti civici. Cass., 14 giu-gno 1995, n. 6689.-7. Accertamento dei diritti civici e rilevanza del giudicato antico. Cass., 25 maggio 1992, n. 6231. 1. Il giudicato non ha bisogno di particolari spiegazioni: esso è uno dei pi-lastri del nostro ordinamento civile, faticosa ma definitiva conquista dell'ordi-namento giuridico moderno 1. Quando la sentenza non è più impugnabile fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa-secondo la formulazione dell'art. 2909 c.c.-ossia si sostituisce alla legge nel descrivere i rapporti tra loro 2. Un * Università di Padova. 1 Un tema non sufficientemente indagato nella letteratura storico-giuridica, che ha manife-stato forse maggior interesse verso il profilo istituzionale dei mezzi di gravame, e quindi della sovraordinazione tra magistrature, piuttosto che sulla costruzione dogmatica degli effetti so-stanziali del giudicato. Per questo secondo aspetto occorre far ancora ricorso alle notazioni di Chiovenda, Sulla cosa giudicata, in Riv. it. di scienze giuridiche 1907, e poi nei Saggi di Diritto processuale civile (1894-1937), Giuffrè, Milano, 1993, II, 398 ss. 2 Per i rapporti tra giudicato formale (la non contestabilità della pronuncia di merito) e so-stanziale (l'obbligatorietà dell'accertamento in essa contenuto) è sufficiente in questa sede ri-chiamarsi a S. MENCHINI, Il giudicato civile, II ed., Utet, Torino, 2002, 22-23, ove più ampia bibliografia.
CIVILTÀ COMUNALE, 7. LA RISCOPERTA DEL DIRITTO
2016
La civiltà comunale è strettamente legata a una istruzione diffusa, che consente un largo impiego della scrittura su ogni fronte. Si sviluppa così una cultura dello scritto che spazia dagli aspetti pratici all'elaborazione letteraria più complessa, dall'atto notarile sino alla compilazione che racconta la storia della città. Lo sviluppo degli studia, sul gradino più alto dell'istruzione, si legò strettamente alla riscoperta del diritto romano, in base alle esigenze sempre più vive di rafforzare l'attività legislativa e giudiziaria delle città. Attraverso lo studio del diritto, naturalmente, non si mirava solo a risolvere questioni di natura pratica, ma si aspirava a esemplare le istituzioni cittadine sul modello della res publica romana. Fondamentale fu la sempre più ampia diffusione del Corpus Iuris Civilis, che l'imperatore Giustiniano curò negli anni 533-554. Tra le quattro parti di questa enorme raccolta di leggi, il Digesto, in particolare, fu assai studiato, poiché presentava in modo sistematico estratti di sentenze, molto utili per affrontare l'applicazione delle norme. Già nel 1070 un manoscritto del Digesto è presente a Pisa, che fu l'apripista nel rinnovamento degli studi giuridici. Bologna acquisì ben presto un ruolo di primo piano in questo settore grazie all'opera del giudice Irnerio, attivo negli anni 1112-1125, e di lui ci rimangono le sole glosse, ossia le annotazioni apposte al margine dei testi legislativi. Egli era un professionista che si prestava agli studi giuridici, ma ben presto si formarono dei doctores in materia di diritto che anteponevano l'insegnamento all'attività sul campo. Tali furono i «quattro dottori» (Bulgaro, Martino, Ugo, Jacopo) che in occasione della dieta di Roncaglia (novembre 1158) formularono un parere a favore di Federico Barbarossa in merito alle sue pretese fiscali (iura regalia) sulle città padane. I doctores si appellarono al diritto romano come a uno ius commune, che doveva cioè essere riconosciuto da tutti, il che comportava la sua superiorità sullo ius proprium, vale a dire sul diritto esercitato dalle città sulla base delle proprie consuetudini. Il consiglio fornito all'imperatore fruttò un privilegio che pose le premesse allo statuto dell'università di Bologna. Questa posizione di principio così netta sarebbe stata poi progressivamente superata grazie a un'elaborazione sempre più attenta delle leggi e dei regolamenti, in modo che le norme locali (presto raccolte negli statuti municipali) fossero indirizzate verso livelli di qualità degni di un codice. D'altronde sin dagli anni 1130 una realtà come Milano, sia pure sprovvista di una università, poteva vantare dei legislatori che si basavano sul Corpus giustinianeo, dapprima per la risoluzione dei processi, e in seguito per l'elaborazione delle norme statutarie. La già citata Pisa ma anche Pavia,
fff, 2019
Diritto:-complesso delle regole che vigono in un paese in un momento storico (diritto oggettivo)-qualificazione di un sistema di potere (e.g. Stato di diritto)-complesso delle forme di protezione del singolo di fronte a Stato e collettività (sistema di garanzie)-titolarità di poteri in capo a un singolo soggetto (diritto soggettivo)-regole che si è date una aggregazione conformità ad uno statuto. Diritto oggettivo: concezioni-concezione formalista: complesso di regole ordinate in forma piramidale; la regola giuridica è generale, astratta e coercitiva-concezione funzionalista: serve a risolvere problemi-concezione realista: complesso di regole immaginarie che la comunità crede di dover osservare perché indispensabili per conservazione e prosperità della comunità. Il termine diritto comprende tutto ciò che riguarda il diritto. Ordinamento giuridico: le regole giuridiche formano l'ordinamento giuridico. Santi Romano: pluralità degli ordinamenti giuridici, cioè nello stesso territorio e nello stesso tempo possono convivere diversi ordinamenti giuridici (dello Stato, della Regione). L'ordinamento comunitario si affianca a quello dello Stato (in caso di contrasto prevale il secondo sul primo). L'ordinamento giuridico si compone di diverse branche del diritto (pubblico, privato ecc). Uno Stato può esercitare la propria sovranità sul proprio territorio e non su altri; gli altri Stati non possono porre norme all'interno di quello Stato. Il territorio viene considerato secondo due concezioni:-concezione fisica-concezione giuridico-formale (e.g. mercati). Mercato Per rendere certi e immodificabili gli scambi commerciali, è necessario fondarli su regole giuridiche (può variare il come regolarli e il chi introduce le norme). La definizione giuridica di mercato implica che gli interessi espressi dal mercato possano raggiungere un equilibrio ottimale solo se essi sono posti in grado di combattere ad armi pari: dunque occorre l'intervento dello Stato, altrimenti gli interessi forti soffocherebbero quelli deboli. È necessario scomporre attori e interessi del mercato: lo Stato che opera come imprenditore opera come privato, ma persegue l'interesse pubblico. Attore del mercato è la forza lavoro grazie alla quale è possibile la produzione di beni e servizi e la loro distribuzione, così come i destinatari di beni e servizi, cioè i consumatori e i risparmiatori. Gli interessi tutelati nel mercato sono quelli della collettività, degli imprenditori, dei lavoratori, dei consumatori e dei risparmiatori; le regole sono fissate dalla collettività attraverso i rappresentanti politici, la legislazione, le forme di autodisciplina ecc. Libertà di mercato significa regoulation, cioè creazione di regole rivolte alla composizione degli interessi in gioco, secondo una logica democratica. Eguaglianze e diseguaglianze Secondo SEN (1933) non si può parlare di eguaglianza senza considerare da dove provenga lo status in cui si trovano gli individui, o di eguale opportunità senza chiedersi se ciascuno di essi abbia goduto della libertà di migliorare il proprio status o modificarlo ecc. Ruolo del giurista: ora il ruolo del giurista è quello di dominus delle istituzioni, di colui che conosce il modo in cui si svolgono le attività degli organi e degli uffici, delle istituzioni e dei gruppi di interesse. CAPITOLO II: IL DIRITTO PRIVATO Differenza fra diritto pubblico e diritto privato.
SEMINARI DIRITTO PRIVATO COMPARATO IL DISGORGEMENT
Il disgorgement è lo strumento giuridico rimediale tipico di reazione alle ipotesi di arricchimento derivante da fatto illecito che conferisce alla vittima dell'illecito l'opportunità di ottenere un risarcimento basato, non già sulla perdita subita, ma sui profitti realizzati dalla controparte in virtù del compimento dell'atto contra legem Esso presenta, quindi, una duplice finalità:
IL DIRITTO CIVILE E LA LAICITÀ
Sui mobili confini del diritto Tra pluralità delle fonti ufficiali e moltiplicarsi di formanti normativi “di fatto” Scritti in onore di Massimo Paradiso, 2022
SOMMARIO: 1. Laicità inclusiva e pluralismo valoriale nei rapporti fra privati. – 2. Il principio di laicità fra libertà e solidarietà. – 3. Le due ondate di secolarizzazione nel diritto di famiglia. – 4. Segue. Secolarizzazione e diritti umani. – 5. Le nuove sfide alla laicità: il modello islamico di famiglia e il poliamore.
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (RIASSUNTO TRIMARCHI
DIRITTO: insieme di comandi rivolti ai consociati per dare ordine alla loro convivenza e organizzare le loro attività. Atto costitutivo e statuto Le associazioni si costituiscono con un accordo tra un gruppo di persone, che saranno i primi associati. Per costituire un'associazione non riconosciuta non sono necessarie formalità particolari. É sufficiente l'accordo, comunque manifestato, sugli elementi essenziali per l'esistenza dell'associazione. Se l'associazione aspira ad ottenere il riconoscimento, l'atto costitutivo dovrà essere redatto in forma pubblica (artt. 14, 2699 c.c.) e dovrà indicare anche la denominazione, il patrimonio e la sede. Gli organi dell'associazione L'assemblea degli associati delibera in base al principio maggioritario. Le deliberazioni dell'assemblea possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria. Il controllo giudiziario è necessario a tutela dei singoli associati, dell'ente stesso e di interessi generali. Esso, però, non deve ledere l'autonomia dell'associazione, e perciò non può portarsi sull'opportunità delle scelte operate dall'assemblea, ma solo sulla loro conformità alla legge, all'atto costitutivo e allo statuto. (art. 23 c.c.); si dice che il controllo è di legalità, non di merito. L'assemblea degli associati nomina gi amministratori. Federazioni di associazioni e associazioni parallele Le grandi associazioni presentano problemi organizzativi che vanno risolti attraverso il decentramento. Una soluzione è quella di costituire numerose associazioni minori, di carattere settoriale o locale, e riunirle in una federazione: quest'ultima non è altro che un'associazione, i cui membri sono altre associazioni anziché persone fisiche. Altra struttura possibile è quella delle associazioni parallele: gli iscritti partecipano tanto alle sezioni locali o settoriali, quanto all'associazione di vertice, con due rapporti paralleli e inscindibili. Ammissione e recesso degli associati Le associazioni, nella loro struttura tipica, sono aperte all'adesione di nuovi membri. Gli statuti determina i requisiti necessari per l'ammissione. Il rifiuto dell'ammissione non può venire sindacato dall'autorità giudiziaria, perché ciò contrasterebbe con la libertà di associazione. L'associato può sempre recedere dall'associazione,se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato (art. 24 c.c.). L'impegno di partecipare all'associazione per tutta la vita è nullo, per la tutela della libertà del singolo. Anche quando l'impegno di restare nell'associazione sia valido, sarà sempre possibile recedere anticipatamente e con effetto immediato per giusta causa.