GIUSTIZIA PENALE RIPARATIVA DPP (original) (raw)
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DEVIANZA MINORILE E GIUSTIZIA RIPARATIVA
Cassazione penale, 2022
L'autore illustra la particolare attitudine della Restorative Justice a fornire risposta al problema della criminalità minorile, sottolineando le peculiarità di questo modello di giustizia rispetto agli istituti penal-processuali che si basano sull'elemento della "riparazione". The author illustrates the particular attitude of Restorative Justice to provide an answer to the problem of juvenile crime, underlining the peculiarities of this model of justice with respect to criminal-procedural institutes that are based on the element of "reparation".
Giustizia predittiva: alcune considerazioni preliminari, 2022
T , Stefano (a cura di) Diritto privato e nuove tecnologie Ri essioni incrociate tra esperienze giuridiche a confronto
POPULISMO PENALE E RUOLO DEL GIURISTA
Sistema penale, 2020
SOMMARIO: 1. Caratteri del populismo politico.-2. Tangentopoli e il populismo penale in Italia.-3. Scenari americani del populismo penale e riflessi italiani post-2018.-4. Diritto penale e democrazia.-5. Ruolo di Corti supreme e dottrina nel processo di razionalizzazione della legge.-6. (Segue). Lex et ius. Il modello classico e quello penale di matrice illuministica.-7. Il populismo penale tra demagogia e crisi del potere deliberativo delle élites.-8. Il quadro che inquieta: la crescita di un penale maligno, pervasivo e incontrollato. Alcune censure degli ultimi anni.-9. Apparenti conflitti del populismo in sé col costituzionalismo.-10. Una nuova resistenza civile.-11. Cultura liberale, diritto penale "negativo" e programmi propositivi.
LA RIPARAZIONE DEI " DANNI DA PROCESSO PENALE " NELL'ESPERIENZA GIURIDICA TEDESCA
SOMMARIO: 1. La riparazione dei "danni da processo penale" in Germania: cenni storici. -2. La Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen del 1971: l'impianto generale. -2.1. I danni derivanti da una sentenza di condanna. -2.2. I danni derivanti da altre misure di carattere penale. -2.3. Esclusione obbligatoria o facoltativa dell'indennizzo. -2.4. La tipologia del danno risarcibile: danno patrimoniale e danno non patrimoniale. -3. La diminuzione della pena come rimedio all'irragionevole durata del processo. -4. La responsabilità civile del magistrato. -5. Considerazioni conclusive.
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65 ) Cioè l'arresto e la reclusione inferiore a un mese, poiché la reclusione sopra i cinque anni importa degradazione ex art. 28 e quella inferiore ai cinque anni, ma superiore al mese è automaticamente convertita in reclusione militare a norma dell'art. 27. Quanto invece alle previsioni originarie di conversione delle pene pecuniarie della multa e dell'ammenda, di cui ai nn. 4) e 6) dell'art. 63, sono da considerarsi abrogate dagli artt. 102 e 103 della l. 24 novembre 1981, n. 689, che prevede un sistema generale di conversione delle pene pecuniarie, resa applicabile alle pene militari grazie alla pronuncia della Consulta n. 188 del 1996.
La segnalazione certificata di inizio attività (detta s.c.i.a. e nata nel 2010 o, ancor prima, denuncia, d.i.a.), contemplata dall'articolo 19, legge n. 241/1990, rappresenta un travagliato istituto di c.d. semplificazione procedimentale: il fondamento dell'istituto consiste nel fatto che il privato può "sostituire" a tutta una serie di provvedimenti autorizzatori una segnalazione, corredata di autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di un'attività normalmente soggetta a regime autorizzatorio (ad eccezione dei settori di attività economiche in ragione della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti).
Tale materia disciplina i fatti che costituiscono reato e le relative sanzioni (a differenza del diritto civile che regola i diritti dei cittadini e i rapporti fra i privati e dal diritto amministrativo che regola il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e i rapporti fra queste ultime e i cittadini). La funzione del diritto penale è la tutela degli interessi umani (concezione utilitaristica). Il reato è punito con sanzioni consistenti pene e misure di sicurezza, caratterizzato dalla specifica tipizzazione di ciascun illecito, e l'accertamento della sua commissione e l'inflizione della sanzione sono affidati ai giudici penali imparziali,es indipendenti da ogni altro potere dello Stato (giudicano secondo regole processuali penali rispettose delle garanzie degli imputati).
I PRINCIPI DI DIRITTO PENALE NELLA GIURISDIZIONE EUROPEA
Pisa University Press, 2014
La ricostruzione dei principi di diritto penale è un’esigenza dettata dal doppio legame esistente tra l’ordinamento domestico e quello europeo, che attraverso la cerniera aperta dell’art.117, co. 1, Cost., sacrifica il ruolo del legislatore domestico, esaltando però la funzione giudiziale, che degli obblighi eurounitari è garante, anche in virtù della primazia del diritto europeo. In un diritto penale dei diritti fondamentali prepositivi, la proporzione diviene il cardine su cui si innestano e si misurano tutti i principi che regolano il sistema punitivo, come indice di bilanciamento della reazione sanzionatoria che, in funzione solidaristica, non può che essere finalizzata alla ricostruzione della frattura sociale che il comportamento criminale ha provocato. E così, facendo leva sulla proporzione materiale indicata dall’art.52 della Carta di Nizza, l’opzione penale non può essere «arbitraria», perché, non solo, deve essere diretta a preservare solo quei diritti e quelle libertà che necessitano della tutela più severa, ma si deve dirigere solo verso quei comportamenti che offendono la sfera di libertà della vittima così come riconosciuta dall’ordinamento non per il soddisfacimento dei propri egoistici bisogni, ma nell’interesse dell’intera collettività. In questa prospettiva, il principio di colpevolezza, fondato sugli artt. 2, 25, co. 2, e 27, co. 1 e 3, Cost., diventa centrale in una società democratica, perché solo in un tale contesto è possibile rimproverare il cittadino responsabile della violazione della norma, non attraverso la minaccia della pena (così abbandonando ogni finalizzazione preventiva, ma anche retributiva), ma con l’invito a partecipare ad un percorso di risocializzazione. E qui si innesta il nuovo ruolo che deve assumere la pena, che, con la sua finalizzazione rieducativa, potrà comprimere solo le libertà ed i diritti dello status istituzionale di cittadino, poiché superare tale confine e, dunque, andare ad incidere sul nòcciolo intimo delle libertà, non può avere alcun significato per il diritto penale contemporaneo.
ARGOMENTI DI GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA
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