La partecipazione degli enti ecclesiastici cattolici alle società di capitali (original) (raw)
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La partecipazione degli enti ecclesiastici cattolici alle società di capitali * SOMMARIO: 1. Valutazioni preliminari e nuove prospettive d'indagine -2. L'attività negoziale degli enti ecclesiastici: le autorizzazioni canoniche -3. La rilevanza dei controlli canonici nell'ordinamento italiano -4. L'omissione delle autorizzazioni canoniche nella fase costitutiva della s.p.a. e della s.r.l. -5. I controlli canonici e la circolazione delle azioni della s.p.a. -6. La cessione di quote di s.r.l. in assenza delle autorizzazioni canoniche -7. L'invalidità delle delibere peggiorative della situazione patrimoniale dell'ente ecclesiastico (l'aumento reale di capitale, la fusione, la trasformazione regressiva) -8. La partecipazione dell'ente ecclesiastico socio all'assemblea societaria: brevi cenni sulla rappresentanza delle persone giuridiche canoniche -9. Il falsus procurator dell'ente ecclesiastico socio in assemblea ordinaria -10. Ipotesi concrete di partecipazione degli enti ecclesiastici cattolici alle società di capitali, in particolare, alle s.r.l. -11. L'assenza delle autorizzazioni canoniche nell'atto costitutivo della società "Tabor S.r.l." -12. L'errata individuazione delle autorizzazioni canoniche necessarie nell'atto costitutivo della società "G.M.G. E.R. Rinnovabili S.r.l. Unipersonale".
La Chiesa e il patrimonio nella societa' liquida
2020
Nel corso degli anni, la Chiesa ha adattato la propria dottrina al divenire della società. La Chiesa d'altronde è una comunione di persone guidata da un credo comunicato , e quindi non può fare a meno di comunicare e agire in modo inclusivo. Talvolta assecondando il sentire popolare, talvolta anticipandolo.
Il ramo d’impresa sociale degli enti religiosi civilmente riconosciuti
L’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 consente agli enti religiosi civilmente riconosciuti di costituire un ramo d’impresa sociale per lo svolgimento di attività d’interesse generale. L’esercizio di tale facoltà è subordinato all’adempimento di tre condizioni: l’adozione di un regolamento; la costituzione di un patrimonio destinato; la tenuta di scritture contabili separate. Il contributo, dopo alcune riflessioni sulla nuova categoria soggettiva degli enti religiosi civilmente riconosciuti, prende in esame tali condizioni considerandone le implicazioni pratiche ed i profili di maggiore incertezza.
Laura Pettinaroli (ed.), Le gouvernement pontifical sous Pie XI. Pratiques romaines et gestion de l’universel, École française de Rome, Rome 2013 (Collection de l’École française de Rome, 467), 481-501
Le decisioni papali e della Curia romana sono il frutto di meccanismi consultivi e decisionali che coinvolgono tanto le istanze periferiche della Chiesa cattolica, quali ordinari diocesani, religiosi e docenti universitari, quanto gli uomini del centro, quali cardinali, nunzi, alti prelati, minutanti e consultori e non ultimo il papa medesimo. A questo meccanismo tutto ecclesiale, per non dire principalmente ecclesiastico, vanno sommate le spinte laicali, quali le pressioni dei governi, dei politici, degli ambasciatori e dei laici devoti. Le decisioni della Santa Sede sono il frutto di tante pressioni e allo stesso tempo di un progetto pontificio, che varia da papa a papa e che a volte perdura sulla lunga durata temporale (ad esempio, l'instaurare omnia in Christo di Pio X non è tanto originale, in quanto è lo stesso progetto di Leone XII di ottant'anni prima).
La fine della sublimazione del lucro (scuole paritarie ed enti ecclesiastici)
Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, 2016
La fine della sublimazione del lucro (scuole paritarie ed enti ecclesiastici) * 1-La giustizia amministrativa in materia scolastica ha una storia ultradecennale d'interpretazioni, talvolta anche acrobatiche, pro domo ecclesiae: dalle sentenze di fine anni ottanta-per cassare le quali bisognò scomodare la Corte Costituzionale 1-sulla trasformazione del diritto degli studenti di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica in obbligo di svolgimento di un'attività alternativa a quelle più recenti sull'ammissibilità di un credito scolastico riservato ai soli avvalentisi e sul carattere culturale delle visite pastorali dei vescovi alle scuole 2. In questi, e in altri, casi il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" (diritto non può essere un obbligo, la scelta di non avvalersi non può avere effetti discriminanti, pastorale è la cura dei fedeli e quindi attiene alla religione e al culto non alla cultura) non ha orientato l'interpretazione della legge nuova. A orientarla è stato il, sempre più mitico a uno sguardo spassionato della più recente legislazione, criterio di specialità, grazie al quale si potrebbe ripetere per il diritto ecclesiastico quel che Giovanni Tarello diceva di una delle "grandi dicotomie" del diritto, il diritto civile: "è quello che oppone più resistenza all'intervento innovatore del legislatore o-che è lo stesso-all'intervento di un legislatore innovatore" 3. Questo preambolo per dire che non è senza sorpresa, lieta, chedopo le consuete desolanti premesse poste dal Miur e traslate in * Contributo non sottoposto a valutazione. Per comodità del lettore, in calce si riporta per esteso il testo della pronuncia, in sede giurisdizionale, del Consiglio di Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 292.
Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, 2015
Contributo sottoposto a valutazione SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Le attivita degli enti ecclesiastici. - 3. Il problema dell’applicabilita delle procedure concorsuali - 4. L’evoluzione della giurisprudenza domestica - 5. Il patrimonio stabile tra dato normativo e realta giuridica - 6. Termini e garanzie di trasparenza dell’utilizzo del concetto di “patrimonio stabile”: i controlli canonici nell’ordinamento italiano - 7. Riflessioni conclusive. Abstract : Ecclesiastical institutions in financial crisis. The role of “stable patrimony” Within the economic framework coming from the 2008 financial downturn, many ecclesiastical institutions involved in commercial activities found themselves in severe financial crises, sometimes leading them to not be able to reimburse their debts. The enforcement of a classical bankruptcy law however does not seem to be fully tailored on these ecclesiastical institutions specificities. Indeed the current Italian bankruptcy law puts the ecclesiastical insti...
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Responsabilità "amministrativa" ex d. lgs. n. 231 del 2001 ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti * SOMMARIO: 1. Premessa-2. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti-3. (segue) Natura giuridica. Le attività di "religione o di culto" e le "attività diverse"-4. (segue) L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che svolge attività d'impresa-5. Brevi riflessioni in ordine alla riconducibilità degli enti ecclesiastici al novero dei "soggetti" di cui all'art. 1 d.lgs. n. 231 del 2001-6. (segue) Gli enti ecclesiastici e la disciplina della responsabilità "amministrativa" dei soggetti collettivi: i reati-presupposto commessi all'estero. * Contributo sottoposto a valutazione. Désirée Fondaroli è autrice dei parr. 1 e 5; Giuseppe Silvestri, dei parr. 2, 3 e 4; Annamaria Astrologo, del par. 6. 1 Si è rilevato che, sia pure impropriamente, il termine "enti ecclesiastici" è stato utilizzato nelle Intese (ad es., con la Chiesa Valdese) anche per indicare istituti espressi da altre confessioni: F. FINOCCHIARO, voce Enti ecclesiastici. II