L'IMMORTALITÀ DI UNA CATEGORIA: MORTE E RINASCITA DEL CONTRATTO REALE (DIRITTO ITALIANO-DIRITTO CINESE (original) (raw)
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L'esplicita attribuzione alla ritenzione, nella «Legge sui diritti reali» della RPC, della qualifica di diritto reale di garanzia pone problemi sia di coordinamento con altre norme della medesima «Legge», sia di sovrapposizione fra le funzioni che il legislatore cinese le assegna: in particolare, si rilevano i rischi dell'interferenza tra il suo impiego quale strumento di indiretta coazione all'adempimento da un lato e di causa di prelazione nella distribuzione del ricavato dall'esecuzione forzata dall'altro.
The balancing between verba and voluntas, imposed by legates interpretation, is marked, in the Chinese Law order, by major formal concerns. In fact, the legislator seeks essentially to guarantee the ultimate will authenticity, through the hereditary successive declarations rigidity, imposed on the forms of will expressions. The contribution of Roman Law could be focused, however, on the interpretation of the verba of the single legacy, bringing their clarification into the socio-cultural context, in which the testator lived.
La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2022
Il lavoro – che riprende il testo della relazione svolta al convegno «La Responsabilità delle persone giuridiche. Un dialogo italo-spagnolo» tenutosi all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli in data 7 ottobre 2022 – affronta il problema degli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese sulla disciplina della responsabilità da reato degli enti. L’Autore, dopo aver commentato i vari orientamenti giurisprudenziali intervenuti in materia, propone di introdurre nell’ordinamento italiano una disposizione analoga all’art. 130, comma 2, Codice penale spagnolo.
OSSERVATORIO: TRA DIRITTO ROMANO E DIRITTO ATTUALE
Gaio e il geo-diritto: l'aliud ius dei peregrini sommario: 1. L'apporto gaiano alla comparazione -2. L'aliud ius e il genus obligationis proprium peregrinorum -3. Inst.4.37: fictio civitatis ed equità.
2016
INTRODUZIONE Esistono fatti, soggetti, rapporti, situazioni che presentano caratteri di estraneità rispetto ad uno Stato (o,più precisamente,rispetto al suo territorio) e che, specularmente, presentano punti di collegamento con un altro o più altri Stati, creando un problema riguardo al giudice competente. Tali situazioni richiedono una particolare regolamentazione da parte del legislatore nazionale che potrà intervenire con 2 tipi di norme:-norme materiali o sostanziali: norme che recano la puntuale disciplina della fattispecie, rendendola applicabile espressamente anche a soggetti che non siano interni all'ordinamento di riferimento. Caratteri: unilateralità (riferibilità ad un unico ordinamento) e bilateralità (instaurano relazione con diversi ordinamenti)-norme formali: norme che contengono la soluzione di possibili conflitti che si vengono a creare tra più possibili discipline astrattamente applicabili ad una determinata fattispecie che presenti punti di contatto con più ordinamenti giuridici disposizioni di rinvio: criterio di collegamento IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Il diritto internazionale privato è una disciplina giuridica che si occupa specificatamente dei problemi riconnessi con la necessità di stabilire il regime giuridico applicabile alle situazioni che presentino elementi di estraneità rispetto ad un ordinamento giuridico. Si tratta, cioè, dell'insieme delle norme giuridiche statali chiamate a determinare i criteri per l'individuazione del diritto applicabile da parte del giudice a fattispecie che non risultano interamente ed esclusivamente collegate con l'ordinamento giuridico in cui sono comprese e destinate ad operare L.218/95-si utilizzano criteri legali, legati alle scelte rimesse all'autonomia privata, di ordine soggettivo, di natura oggettiva svolge la propria funzione con il metodo indiretto della scelta di una legge competente LA LEGGE REGOLATRICE DELLE SOCIETA' O LEX SOCIETATIS. L'APPLICABILITA' DELLE NORME DELL'ORD. GIURIDICO ITALIANO ALLE SOCIETA' STRANIERE Il diritto societario è un diritto a forte vocazione nazionale. C'è necessità di identificare con sicurezza i criteri di collegamento idonei a determinare in quali situazioni e in riferimento a quali società quali regole debbano trovare applicazione Per quanto attiene alle società e agli altri enti associativi,la legge di riferimento per la soluzione dei potenziali conflitti tra norme applicabili,nel nostro ordinamento, è la legge 218 del 1995. Prima della sua emanazione gli articoli di riferimento (ora abrogati) erano:-l'art. 17 delle preleggi (abrogato con l'emanazione della legge in esame), che dettava un richiamo alla legge dello Stato al quale le persone appartengono (si trattava di una formulazione ambigua del concetto di nazionalità)-artt. 2505-2509 cc: destinati ad ampliare ambito di applicazione della legge italiana a società con sede in Italia del dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività e a società costituite in Italia ma con oggetto principale all'estero Lex societatis: legge regolatrice della società: individuare specifici criteri di collegamento; individuare lo statuto personale della società serve per definire una legge regolatrice che è anteriore alla stessa qualificazione della nazionalità La legge 218 introduce una nuova regola, rovescia la situazione preesistente: l'articolo 25 stabilisce: 1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti. 2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente: a) la natura giuridica;
LA RINUNCIA ALLA COMPROPRIETÀ IMMOBILIARE
Nuovo diritto civile, 2016
La RiNUNcia aLLa compRopRietà immobiLiaRe* I mutamenti economici degli ultimi anni hanno reso frequenti i casi di rinunzia alla comproprietà di beni immobili; non stupisce, dunque, che la Corte di Cassazione si sia di recente dovuta confrontare con questioni inerenti la validità e gli effetti di tali atti. La Suprema Corte ha innanzitutto affermato la necessità che la rinuncia sia coperta, a pena di nullità, dalla forma scritta; inoltre, ha sostenuto che essa comporti, quale effetto, un accrescimento del diritto dominicale degli altri compartecipi, così negando che trovi applicazione, in questa ipotesi, l'art. 827 c.c., secondo il quale gli immobili vacanti spettano al patrimonio dello Stato. In tal modo i Giudici di legittimità hanno altresì implicitamente preso posizione circa la natura del diritto del singolo compartecipe, sostenendo che esso abbia ad oggetto l'intero bene, sicché, appunto, la rinuncia da parte di uno dei contitolari consentirebbe il riespandersi del diritto degli altri. Rimangono aperte alcune questioni esegetiche, che ancòra non hanno trovato occasione di essere affrontate dalla giurisprudenza, quale, soprattutto, quella relativa alla necessità o meno che l'atto rinunziativo sia portato a conoscenza di altri, per la sua efficacia.
CATEGORIE CIVILISTICHE TRA DIRITTO INTERNO E SOVRANAZIONALE
La tematica che qui ci occupa è di una complessità tale da richiedere una breve premessa sul percorso logico-normativo che s'intende seguire. Pare opportuno infatti delineare primariamente i fondamenti normativi su cui si basa il rapporto tra ordinamento nazionale e comunitario, per poi, previa individuazione delle categorie civilistiche maggiormente interessate dallo stesso, dar conto dell'impatto che su di esse ha avuto il diritto comunitario.