Alessandro Balti - Academia.edu (original) (raw)
Papers by Alessandro Balti
Tabellio, Notarius, Notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria
Public Notaries are called upon to carry out several functions within the current Italian legal s... more Public Notaries are called upon to carry out several functions within the current Italian legal system. The regulatory body that disciplines the profession attributes three main activities to Public Notaries: certification, adaptation of the contents of Notary acts according to the desires of the parties and control of their compliance to Law. These activities are attributed by public power to the Notaries for the execution of several objectives. The role of the Notary guarantees the Government and citizens, in the era of norm-related complexity, consistent application of the law. The functions of a Notary are currently very similar to those that Ministries used to carry out in past decades, but their implementation moves more towards the original demands of a contemporary society. Therefore Notaries carry out their activities, more and more, with the help of information technology which, if wisely used, turns out to be a vital instrument for execution of this profession.
SINTESI a) Il diritto all'immagine. Secondo il combinato disposto degli artt. 10 c.c. e 96 l.... more SINTESI a) Il diritto all'immagine. Secondo il combinato disposto degli artt. 10 c.c. e 96 l. dir. aut. il ritratto di una persona non può essere diffuso senza il suo consenso. In assenza di tale autorizzazione la divulgazione è comunque lecita qualora sia giustificata dal verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 97 l. dir. aut. b) Il consenso alla divulgazione. La dichiarazione con cui il ritrattato acconsente alla diffusione della propria immagine è un atto negoziale a forma libera. Si discute se esso sia revocabile e se possa formare oggetto di contratti. c) I limiti al consenso. Con l'espressione del consenso alla divulgazione del proprio ritratto il soggetto effigiato deve circoscrivere l'ambito entro cui la stessa può considerarsi lecita. Il giudice chiamato a verificare se la pubblicazione di alcune fotografie sia stata effettuata nel rispetto del diritto all'immagine di colui che vi è rappresentato dovrà pertanto accertare che non siano stati v...
Famiglia, persone e successioni, 2010
a) Il diritto all'immagine Secondo il combinato disposto degli artt. 10 c.c. e 96 l. dir. aut. il... more a) Il diritto all'immagine Secondo il combinato disposto degli artt. 10 c.c. e 96 l. dir. aut. il ritratto di una persona non può essere diffuso senza il suo consenso. In assenza di tale autorizzazione la divulgazione e ` comunque lecita qualora sia giustificata dal verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 97 l. dir. aut. b) Il consenso alla divulgazione La dichiarazione con cui il ritrattato acconsente alla diffusione della propria immagine e ` un atto negoziale a forma libera. Si discute se esso sia revocabile e se possa formare oggetto di contratti. c) I limiti al consenso Con l'espressione del consenso alla divulgazione del proprio ritratto il soggetto effigiato deve circoscrivere l'ambito entro cui la stessa può con-siderarsi lecita. Il giudice chiamato a verificare se la pubblicazione di alcune fotografie sia stata effettuata nel rispetto del diritto all'immagine di colui che vi e ` rappresentato dovrà pertanto accertare che non siano stati violati i limiti cui il ritrattato aveva subordinato il proprio consenso. d) Ritratti fotografici e responsabilità del fotografo Il fotografo e ` titolare del diritto di esclusiva sulla diffusione della propria opera. Per i ritratti fotografici tale diritto concorre con quello all'immagine del soggetto ritrattato. L'autore delle fotografie deve pertanto essere ritenuto responsabile delle conseguenze giuridiche della loro pubblicazione, salvo che egli provi la propria estraneità alla divulgazione delle stesse. Cassazione civile, sezione I, 1 settembre 2008, n. 21995 Pres. Vitrone-Est. Salmè-M.V. c. RAM Studio s.a.s. Personalità (diritti della)-Riservatezza-Immagine-Tutela-In genere-Pubblicazione di ritratto fotografico-Consenso, anche tacito, della persona ritratta-Necessità-Apponibilità di limiti al consenso-Configurabilità-Divieto di pubblicazione del ritratto su determinate riviste-Conseguenze E ` illecita la pubblicazione di ritratti fotografici in violazione dei limiti soggettivi od oggettivi, questi ultimi relativi alle modalità di divulgazione, cui il titolare del diritto all'immagine ha subordinato il proprio consenso alla pubblicazione medesima (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la liceità della pubblicazione di fotografie di una nota attrice parzialmente nuda senza accertare se avesse avuto luogo su riviste di prestigio internazionale, requisito cui pure la persona ritratta aveva subordinato il proprio consenso alla pubblicazione). » SOMMARIO 1. Il caso-2. Il diritto all'immagine e lo sfruttamento a scopo commerciale del ritratto-3. Il consenso alla divulgazione-4. Segue: i limiti al consenso-5. La responsabilità del fotografo per la diffusione del ritratto fotografico Svolgimento del processo Con atto di citazione del 27.10.1993 M.V. ha convenuto in giudizio da-vanti al tribunale di Roma il fotografo C.D. e la RAM Studio s.a.s. espo-nendo che, dopo essersi fatta fotografare parzialmente nuda aveva distrutto duecentottantre fotografie e con «liberatoria» dell'8.12.1992 aveva autorizzato la pubblicazione delle restanti settantacinque a con-dizione che tale pubblicazione avvenisse su riviste di prestigio interna-zionale. I convenuti, disattendendo quanto previsto nella «liberatoria», avevano fatto pubblicare alcune delle fotografie i cui negativi erano stati distrutti in riviste non di prestigio internazionale, ma in settima-nali-come «(omissis)», «(omissis)» e altri-perfino sconosciuti a livello nazionale con ciò violando i suoi diritti della personalità anche econo-mica tutelati dall'art. 10 c.c., l. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97. La M. ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. Con sentenza del 12.7.2002 il tribunale di Roma, ritenuto che la pubbli-cazione delle fotografie era avvenuta in mancanza del consenso della M., perché non si era avverata la condizione apposta nella «liberatoria», ha condannato i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 18.075,99 a titolo di risarcimento dei danni, inibendo l'utilizzazione delle foto in loro possesso. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 16.5.2005, ha riformato la decisione di primo grado. La Corte d'Appello ha innanzi tutto dichiarato che il C. e ` estraneo alla pubblicazione delle fotografie dallo stesso eseguite, ascrivibile alla aprile 2010 264 Famiglia, Persone e Successioni 4 aprile 2010 264 Famiglia, Persone e Successioni 4
Famiglia, persone e successioni, 2009
Dottore in Giurisprudenza SINTESI a) L'annotazione del fondo patrimoniale sull'atto di matrimonio... more Dottore in Giurisprudenza SINTESI a) L'annotazione del fondo patrimoniale sull'atto di matrimonio La novella del 1975 ha introdotto, all'ult. co. dell'art. 162 c.c., l'obbligo di annotare le convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio, altrimenti esse «non possono essere opposte ai terzi». La formalità e ` necessa-ria anche per il fondo patrimoniale, che integra i presup-posti normativi per essere considerato una convenzione matrimoniale. b) La trascrizione del fondo patrimoniale sui registri immobiliari Contestualmente l'art. 2647 c.c. sancisce l'obbligo di tra-scrivere l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, senza tuttavia specificare l'efficacia da attribuirsi a tale forma pubblicitaria. Si pone quindi il problema di quale tra i due adempimenti, l'annotazione e la trascrizione, renda il fondo patrimoniale opponibile ai terzi, in particolare a quei creditori che potrebbero altrimenti soddisfarsi sul bene vincolato. c) Le posizioni di dottrina e giurisprudenza Nella sentenza de quo, la Cassazione, confermando il proprio orientamento, attribuisce efficacia dichiarativa alla sola annotazione del fondo patrimoniale, degradan-do la sua trascrizione nei registri immobiliari a forma di mera pubblicità-notizia. Parte della dottrina, tuttavia, solleva dubbi e propone letture diverse. d) Il nuovo art. 2645 ter L'introduzione nel nostro ordinamento del vincolo di de-stinazione come istituto generale e l'efficacia dichiarati-va della sua trascrizione possono fornire elementi ulte-riori su cui fondare la risoluzione del nodo interpretativo relativo all'efficacia da attribuire alle forme di pubblicità del fondo patrimoniale. e) L'annotazione e ` efficace dal momento in cui viene apposta sul registro di matrimonio e non da quello in cui viene richiesta Perché il vincolo sia opponibile ai terzi e ` necessario che esso risulti conoscibile, venendo altrimenti meno la ra-gione stessa della pubblicità. Per le annotazioni da com-piersi ex art. 162 c.c. non esiste un registro generale d'ordine, simile a quello previsto dall'art. 2678 c.c., che consenta ai terzi di venire a conoscenza dell'esistenza delle convenzioni matrimoniali dal momento in cui ne viene richiesta l'annotazione. Cassazione civile, sezione I, 16 novembre 2007, n. 23745 Pres. Criscuolo-Est. Salmè-P.M. c. Banca di Roma s.p.a. c. Banca Nazionale del Lavoro s.p.a Famiglia-Matrimonio-Rapporti patrimoniali tra coniugi-Fondo patrimoniale-Costituzione-Opponi-bilità ai terzi-Rilevanza della data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile-Ragioni La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 c.c., cosı`comecosı`cosı`come stabilito per tutte le convenzioni matrimoniali nell'art. 162 c.c., e ` opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione o anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 c.c. ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia. Famiglia, Persone e Successioni 2 129 febbraio 2009
Famiglia, persone e successioni, 2011
SINTESI a) Il fatto Il novantenne Tizio, vedovo e padre di due figlie, si recava da un notaio af... more SINTESI a) Il fatto Il novantenne Tizio, vedovo e padre di due figlie, si recava da un notaio affinché questi ne ricevesse il testamento in forma pubblica. Nel testamento, Tizio istituiva eredi le sue due figlie, lasciando alla prima, Caia, la sola quota di riserva e attribuendo il resto del suo patrimonio alla seconda, Sempronia. Una volta data lettura, da parte del notaio, dell'atto, il testatore lo sottoscriveva con grave difficoltà, a causa di un forte tremore alla mano, dovuto ad una malattia da cui era affetto oramai da molti anni. La sua firma, composta da segni irregolari e discontinui, risultava pertanto in gran parte illeggibile. Il notaio decideva allora di fare sottoscrivere nuovamente Tizio, nella speranza che la nuova sottoscrizione risultasse maggiormente comprensibile. Al secondo tentativo il testatore vergava il proprio nome in maniera simile a quella precedente. Ciononostante il notaio perfezionava il testamento facendolo sottoscrivere ai testimoni e firmandolo a sua volta, senza che dall'atto risultasse alcun riferimento alla grave difficoltà con cui Tizio aveva sottoscritto il testamento né vi fosse menzione di alcuna dichiarazione resa dal testatore al riguardo. Apertasi la successione di Tizio, Caia si rivolge a un avvocato di sua fiducia chiedendogli un parere in merito alla validità del testamento pubblico del defunto padre. b) La sottoscrizione del testatore L'atto notarile deve contenere la sottoscrizione con il (pre) nome e cognome per esteso delle parti, come previsto dall'art. 51, n. 10, l. not. La sottoscrizione non deve essere necessariamente leggibile, pur-ché tramite essa sia comunque possibile identificare con certezza il suo autore. La legge non distingue tra sottoscrizione e firma, ma utilizza i due termini come sinonimi. c) La menzione della dichiarazione del testatore della causa per cui sottoscrive solo con grave difficoltà L'art. 603, 3º co., c.c. prevede che il testatore, il quale non possa sotto-scrivere il testamento pubblico o possa farlo solo con grande difficoltà, debba dichiararne la causa al notaio, che, a sua volta, dovrà menzio-nare la dichiarazione nell'atto prima della sua lettura. Si discute se il testatore, una volta che il notaio abbia fatto menzione nell'atto della dichiarazione relativa alla causa della grave difficoltà a sottoscrivere, debba, comunque, firmare il testamento. Secondo l'interpretazione più risalente la sottoscrizione non e ` in tal caso necessaria, dato che la disposizione e ` stata introdotta proprio per evi-tare al testatore lo sforzo di dover apporre la propria firma quando sia in grave difficoltà a farlo. La dottrina più recente ha invece sostenuto che la menzione deve sempre essere accompagnata dalla sottoscrizione, ser-vendo la prima a completare la seconda ed essendo pertanto entrambi gli elementi necessari per la validità del testamento. d) Sottoscrizione con grave difficoltà e mancanza della menzione Il dato letterale dell'art. 603, 3º co., c.c. e l'adesione all'orientamento secondo cui il testatore deve sottoscrivere il testamento anche se e ` in grave difficoltà a farlo, portano ad affermare che la sottoscrizione vergata con grave difficoltà deve sempre essere accompagnata dalla menzione della dichiarazione del testatore relativa alla causa che gli impedisce di firmare senza problemi. In mancanza della menzione il testamento e ` invalido. Più precisamente, ai sensi dell'art. 606, 2º co., c.c., la sanzione e ` quella della annullabilità su istanza di chiunque vi ha interesse, dato che la mancanza della menzione comporta un difetto di forma del testamento. e) La grave difficoltà a sottoscrivere L'art. 603, 3º co., c.c. trova applicazione ogni volta in cui il testatore sia in grave difficoltà a sottoscrivere, a prescindere che tale difficoltà sia solo temporanea o, come nel caso in esame, perduri da molti anni. La norma si applica, pertanto, anche quando il testatore in grave diffi-coltà a sottoscrivere apponga la propria firma oramai da tempo nello stesso modo, tanto che la sottoscrizione potrebbe comunque essergli facilmente attribuita. » SOMMARIO 1. Il caso-2. La sottoscrizione del testamento pubblico-3. Impossibilità e grave difficoltà del testatore a sottoscrivere il testamento pubblico-4. Grave difficoltà del testatore a sottoscrivere il testamento pubblico e necessità che egli lo sottoscriva comunque-5. Sottoscrizione con grave difficoltà e mancanza della menzione ex art. 603, 3º co, c.c.-6. La grave difficoltà a sottoscrivere-7. Conclusioni giugno 2011 438 Famiglia, Persone e Successioni 6 ☛ giugno 2011 438 Famiglia, Persone e Successioni 6
Il diritto di famiglia e delle persone, 2013
Famiglia e diritto, 2015
CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 3 settembre 2014, n. 18644 -Pres. Oddo -Est. Mazzacane -I.L. c. C.F. ... more CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 3 settembre 2014, n. 18644 -Pres. Oddo -Est. Mazzacane -I.L. c. C.F. La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà.
Nuovo diritto civile, 2016
La RiNUNcia aLLa compRopRietà immobiLiaRe* I mutamenti economici degli ultimi anni hanno reso fre... more La RiNUNcia aLLa compRopRietà immobiLiaRe* I mutamenti economici degli ultimi anni hanno reso frequenti i casi di rinunzia alla comproprietà di beni immobili; non stupisce, dunque, che la Corte di Cassazione si sia di recente dovuta confrontare con questioni inerenti la validità e gli effetti di tali atti. La Suprema Corte ha innanzitutto affermato la necessità che la rinuncia sia coperta, a pena di nullità, dalla forma scritta; inoltre, ha sostenuto che essa comporti, quale effetto, un accrescimento del diritto dominicale degli altri compartecipi, così negando che trovi applicazione, in questa ipotesi, l'art. 827 c.c., secondo il quale gli immobili vacanti spettano al patrimonio dello Stato. In tal modo i Giudici di legittimità hanno altresì implicitamente preso posizione circa la natura del diritto del singolo compartecipe, sostenendo che esso abbia ad oggetto l'intero bene, sicché, appunto, la rinuncia da parte di uno dei contitolari consentirebbe il riespandersi del diritto degli altri. Rimangono aperte alcune questioni esegetiche, che ancòra non hanno trovato occasione di essere affrontate dalla giurisprudenza, quale, soprattutto, quella relativa alla necessità o meno che l'atto rinunziativo sia portato a conoscenza di altri, per la sua efficacia.
Tabellio, Notarius, Notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria
Public Notaries are called upon to carry out several functions within the current Italian legal s... more Public Notaries are called upon to carry out several functions within the current Italian legal system. The regulatory body that disciplines the profession attributes three main activities to Public Notaries: certification, adaptation of the contents of Notary acts according to the desires of the parties and control of their compliance to Law. These activities are attributed by public power to the Notaries for the execution of several objectives. The role of the Notary guarantees the Government and citizens, in the era of norm-related complexity, consistent application of the law. The functions of a Notary are currently very similar to those that Ministries used to carry out in past decades, but their implementation moves more towards the original demands of a contemporary society. Therefore Notaries carry out their activities, more and more, with the help of information technology which, if wisely used, turns out to be a vital instrument for execution of this profession.
SINTESI a) Il diritto all'immagine. Secondo il combinato disposto degli artt. 10 c.c. e 96 l.... more SINTESI a) Il diritto all'immagine. Secondo il combinato disposto degli artt. 10 c.c. e 96 l. dir. aut. il ritratto di una persona non può essere diffuso senza il suo consenso. In assenza di tale autorizzazione la divulgazione è comunque lecita qualora sia giustificata dal verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 97 l. dir. aut. b) Il consenso alla divulgazione. La dichiarazione con cui il ritrattato acconsente alla diffusione della propria immagine è un atto negoziale a forma libera. Si discute se esso sia revocabile e se possa formare oggetto di contratti. c) I limiti al consenso. Con l'espressione del consenso alla divulgazione del proprio ritratto il soggetto effigiato deve circoscrivere l'ambito entro cui la stessa può considerarsi lecita. Il giudice chiamato a verificare se la pubblicazione di alcune fotografie sia stata effettuata nel rispetto del diritto all'immagine di colui che vi è rappresentato dovrà pertanto accertare che non siano stati v...
Famiglia, persone e successioni, 2010
a) Il diritto all'immagine Secondo il combinato disposto degli artt. 10 c.c. e 96 l. dir. aut. il... more a) Il diritto all'immagine Secondo il combinato disposto degli artt. 10 c.c. e 96 l. dir. aut. il ritratto di una persona non può essere diffuso senza il suo consenso. In assenza di tale autorizzazione la divulgazione e ` comunque lecita qualora sia giustificata dal verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 97 l. dir. aut. b) Il consenso alla divulgazione La dichiarazione con cui il ritrattato acconsente alla diffusione della propria immagine e ` un atto negoziale a forma libera. Si discute se esso sia revocabile e se possa formare oggetto di contratti. c) I limiti al consenso Con l'espressione del consenso alla divulgazione del proprio ritratto il soggetto effigiato deve circoscrivere l'ambito entro cui la stessa può con-siderarsi lecita. Il giudice chiamato a verificare se la pubblicazione di alcune fotografie sia stata effettuata nel rispetto del diritto all'immagine di colui che vi e ` rappresentato dovrà pertanto accertare che non siano stati violati i limiti cui il ritrattato aveva subordinato il proprio consenso. d) Ritratti fotografici e responsabilità del fotografo Il fotografo e ` titolare del diritto di esclusiva sulla diffusione della propria opera. Per i ritratti fotografici tale diritto concorre con quello all'immagine del soggetto ritrattato. L'autore delle fotografie deve pertanto essere ritenuto responsabile delle conseguenze giuridiche della loro pubblicazione, salvo che egli provi la propria estraneità alla divulgazione delle stesse. Cassazione civile, sezione I, 1 settembre 2008, n. 21995 Pres. Vitrone-Est. Salmè-M.V. c. RAM Studio s.a.s. Personalità (diritti della)-Riservatezza-Immagine-Tutela-In genere-Pubblicazione di ritratto fotografico-Consenso, anche tacito, della persona ritratta-Necessità-Apponibilità di limiti al consenso-Configurabilità-Divieto di pubblicazione del ritratto su determinate riviste-Conseguenze E ` illecita la pubblicazione di ritratti fotografici in violazione dei limiti soggettivi od oggettivi, questi ultimi relativi alle modalità di divulgazione, cui il titolare del diritto all'immagine ha subordinato il proprio consenso alla pubblicazione medesima (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la liceità della pubblicazione di fotografie di una nota attrice parzialmente nuda senza accertare se avesse avuto luogo su riviste di prestigio internazionale, requisito cui pure la persona ritratta aveva subordinato il proprio consenso alla pubblicazione). » SOMMARIO 1. Il caso-2. Il diritto all'immagine e lo sfruttamento a scopo commerciale del ritratto-3. Il consenso alla divulgazione-4. Segue: i limiti al consenso-5. La responsabilità del fotografo per la diffusione del ritratto fotografico Svolgimento del processo Con atto di citazione del 27.10.1993 M.V. ha convenuto in giudizio da-vanti al tribunale di Roma il fotografo C.D. e la RAM Studio s.a.s. espo-nendo che, dopo essersi fatta fotografare parzialmente nuda aveva distrutto duecentottantre fotografie e con «liberatoria» dell'8.12.1992 aveva autorizzato la pubblicazione delle restanti settantacinque a con-dizione che tale pubblicazione avvenisse su riviste di prestigio interna-zionale. I convenuti, disattendendo quanto previsto nella «liberatoria», avevano fatto pubblicare alcune delle fotografie i cui negativi erano stati distrutti in riviste non di prestigio internazionale, ma in settima-nali-come «(omissis)», «(omissis)» e altri-perfino sconosciuti a livello nazionale con ciò violando i suoi diritti della personalità anche econo-mica tutelati dall'art. 10 c.c., l. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97. La M. ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. Con sentenza del 12.7.2002 il tribunale di Roma, ritenuto che la pubbli-cazione delle fotografie era avvenuta in mancanza del consenso della M., perché non si era avverata la condizione apposta nella «liberatoria», ha condannato i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 18.075,99 a titolo di risarcimento dei danni, inibendo l'utilizzazione delle foto in loro possesso. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 16.5.2005, ha riformato la decisione di primo grado. La Corte d'Appello ha innanzi tutto dichiarato che il C. e ` estraneo alla pubblicazione delle fotografie dallo stesso eseguite, ascrivibile alla aprile 2010 264 Famiglia, Persone e Successioni 4 aprile 2010 264 Famiglia, Persone e Successioni 4
Famiglia, persone e successioni, 2009
Dottore in Giurisprudenza SINTESI a) L'annotazione del fondo patrimoniale sull'atto di matrimonio... more Dottore in Giurisprudenza SINTESI a) L'annotazione del fondo patrimoniale sull'atto di matrimonio La novella del 1975 ha introdotto, all'ult. co. dell'art. 162 c.c., l'obbligo di annotare le convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio, altrimenti esse «non possono essere opposte ai terzi». La formalità e ` necessa-ria anche per il fondo patrimoniale, che integra i presup-posti normativi per essere considerato una convenzione matrimoniale. b) La trascrizione del fondo patrimoniale sui registri immobiliari Contestualmente l'art. 2647 c.c. sancisce l'obbligo di tra-scrivere l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, senza tuttavia specificare l'efficacia da attribuirsi a tale forma pubblicitaria. Si pone quindi il problema di quale tra i due adempimenti, l'annotazione e la trascrizione, renda il fondo patrimoniale opponibile ai terzi, in particolare a quei creditori che potrebbero altrimenti soddisfarsi sul bene vincolato. c) Le posizioni di dottrina e giurisprudenza Nella sentenza de quo, la Cassazione, confermando il proprio orientamento, attribuisce efficacia dichiarativa alla sola annotazione del fondo patrimoniale, degradan-do la sua trascrizione nei registri immobiliari a forma di mera pubblicità-notizia. Parte della dottrina, tuttavia, solleva dubbi e propone letture diverse. d) Il nuovo art. 2645 ter L'introduzione nel nostro ordinamento del vincolo di de-stinazione come istituto generale e l'efficacia dichiarati-va della sua trascrizione possono fornire elementi ulte-riori su cui fondare la risoluzione del nodo interpretativo relativo all'efficacia da attribuire alle forme di pubblicità del fondo patrimoniale. e) L'annotazione e ` efficace dal momento in cui viene apposta sul registro di matrimonio e non da quello in cui viene richiesta Perché il vincolo sia opponibile ai terzi e ` necessario che esso risulti conoscibile, venendo altrimenti meno la ra-gione stessa della pubblicità. Per le annotazioni da com-piersi ex art. 162 c.c. non esiste un registro generale d'ordine, simile a quello previsto dall'art. 2678 c.c., che consenta ai terzi di venire a conoscenza dell'esistenza delle convenzioni matrimoniali dal momento in cui ne viene richiesta l'annotazione. Cassazione civile, sezione I, 16 novembre 2007, n. 23745 Pres. Criscuolo-Est. Salmè-P.M. c. Banca di Roma s.p.a. c. Banca Nazionale del Lavoro s.p.a Famiglia-Matrimonio-Rapporti patrimoniali tra coniugi-Fondo patrimoniale-Costituzione-Opponi-bilità ai terzi-Rilevanza della data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile-Ragioni La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 c.c., cosı`comecosı`cosı`come stabilito per tutte le convenzioni matrimoniali nell'art. 162 c.c., e ` opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione o anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 c.c. ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia. Famiglia, Persone e Successioni 2 129 febbraio 2009
Famiglia, persone e successioni, 2011
SINTESI a) Il fatto Il novantenne Tizio, vedovo e padre di due figlie, si recava da un notaio af... more SINTESI a) Il fatto Il novantenne Tizio, vedovo e padre di due figlie, si recava da un notaio affinché questi ne ricevesse il testamento in forma pubblica. Nel testamento, Tizio istituiva eredi le sue due figlie, lasciando alla prima, Caia, la sola quota di riserva e attribuendo il resto del suo patrimonio alla seconda, Sempronia. Una volta data lettura, da parte del notaio, dell'atto, il testatore lo sottoscriveva con grave difficoltà, a causa di un forte tremore alla mano, dovuto ad una malattia da cui era affetto oramai da molti anni. La sua firma, composta da segni irregolari e discontinui, risultava pertanto in gran parte illeggibile. Il notaio decideva allora di fare sottoscrivere nuovamente Tizio, nella speranza che la nuova sottoscrizione risultasse maggiormente comprensibile. Al secondo tentativo il testatore vergava il proprio nome in maniera simile a quella precedente. Ciononostante il notaio perfezionava il testamento facendolo sottoscrivere ai testimoni e firmandolo a sua volta, senza che dall'atto risultasse alcun riferimento alla grave difficoltà con cui Tizio aveva sottoscritto il testamento né vi fosse menzione di alcuna dichiarazione resa dal testatore al riguardo. Apertasi la successione di Tizio, Caia si rivolge a un avvocato di sua fiducia chiedendogli un parere in merito alla validità del testamento pubblico del defunto padre. b) La sottoscrizione del testatore L'atto notarile deve contenere la sottoscrizione con il (pre) nome e cognome per esteso delle parti, come previsto dall'art. 51, n. 10, l. not. La sottoscrizione non deve essere necessariamente leggibile, pur-ché tramite essa sia comunque possibile identificare con certezza il suo autore. La legge non distingue tra sottoscrizione e firma, ma utilizza i due termini come sinonimi. c) La menzione della dichiarazione del testatore della causa per cui sottoscrive solo con grave difficoltà L'art. 603, 3º co., c.c. prevede che il testatore, il quale non possa sotto-scrivere il testamento pubblico o possa farlo solo con grande difficoltà, debba dichiararne la causa al notaio, che, a sua volta, dovrà menzio-nare la dichiarazione nell'atto prima della sua lettura. Si discute se il testatore, una volta che il notaio abbia fatto menzione nell'atto della dichiarazione relativa alla causa della grave difficoltà a sottoscrivere, debba, comunque, firmare il testamento. Secondo l'interpretazione più risalente la sottoscrizione non e ` in tal caso necessaria, dato che la disposizione e ` stata introdotta proprio per evi-tare al testatore lo sforzo di dover apporre la propria firma quando sia in grave difficoltà a farlo. La dottrina più recente ha invece sostenuto che la menzione deve sempre essere accompagnata dalla sottoscrizione, ser-vendo la prima a completare la seconda ed essendo pertanto entrambi gli elementi necessari per la validità del testamento. d) Sottoscrizione con grave difficoltà e mancanza della menzione Il dato letterale dell'art. 603, 3º co., c.c. e l'adesione all'orientamento secondo cui il testatore deve sottoscrivere il testamento anche se e ` in grave difficoltà a farlo, portano ad affermare che la sottoscrizione vergata con grave difficoltà deve sempre essere accompagnata dalla menzione della dichiarazione del testatore relativa alla causa che gli impedisce di firmare senza problemi. In mancanza della menzione il testamento e ` invalido. Più precisamente, ai sensi dell'art. 606, 2º co., c.c., la sanzione e ` quella della annullabilità su istanza di chiunque vi ha interesse, dato che la mancanza della menzione comporta un difetto di forma del testamento. e) La grave difficoltà a sottoscrivere L'art. 603, 3º co., c.c. trova applicazione ogni volta in cui il testatore sia in grave difficoltà a sottoscrivere, a prescindere che tale difficoltà sia solo temporanea o, come nel caso in esame, perduri da molti anni. La norma si applica, pertanto, anche quando il testatore in grave diffi-coltà a sottoscrivere apponga la propria firma oramai da tempo nello stesso modo, tanto che la sottoscrizione potrebbe comunque essergli facilmente attribuita. » SOMMARIO 1. Il caso-2. La sottoscrizione del testamento pubblico-3. Impossibilità e grave difficoltà del testatore a sottoscrivere il testamento pubblico-4. Grave difficoltà del testatore a sottoscrivere il testamento pubblico e necessità che egli lo sottoscriva comunque-5. Sottoscrizione con grave difficoltà e mancanza della menzione ex art. 603, 3º co, c.c.-6. La grave difficoltà a sottoscrivere-7. Conclusioni giugno 2011 438 Famiglia, Persone e Successioni 6 ☛ giugno 2011 438 Famiglia, Persone e Successioni 6
Il diritto di famiglia e delle persone, 2013
Famiglia e diritto, 2015
CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 3 settembre 2014, n. 18644 -Pres. Oddo -Est. Mazzacane -I.L. c. C.F. ... more CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 3 settembre 2014, n. 18644 -Pres. Oddo -Est. Mazzacane -I.L. c. C.F. La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà.
Nuovo diritto civile, 2016
La RiNUNcia aLLa compRopRietà immobiLiaRe* I mutamenti economici degli ultimi anni hanno reso fre... more La RiNUNcia aLLa compRopRietà immobiLiaRe* I mutamenti economici degli ultimi anni hanno reso frequenti i casi di rinunzia alla comproprietà di beni immobili; non stupisce, dunque, che la Corte di Cassazione si sia di recente dovuta confrontare con questioni inerenti la validità e gli effetti di tali atti. La Suprema Corte ha innanzitutto affermato la necessità che la rinuncia sia coperta, a pena di nullità, dalla forma scritta; inoltre, ha sostenuto che essa comporti, quale effetto, un accrescimento del diritto dominicale degli altri compartecipi, così negando che trovi applicazione, in questa ipotesi, l'art. 827 c.c., secondo il quale gli immobili vacanti spettano al patrimonio dello Stato. In tal modo i Giudici di legittimità hanno altresì implicitamente preso posizione circa la natura del diritto del singolo compartecipe, sostenendo che esso abbia ad oggetto l'intero bene, sicché, appunto, la rinuncia da parte di uno dei contitolari consentirebbe il riespandersi del diritto degli altri. Rimangono aperte alcune questioni esegetiche, che ancòra non hanno trovato occasione di essere affrontate dalla giurisprudenza, quale, soprattutto, quella relativa alla necessità o meno che l'atto rinunziativo sia portato a conoscenza di altri, per la sua efficacia.