Plusvalenze Research Papers - Academia.edu (original) (raw)

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"Il Consiglio di Stato, con il parere n. 5285 dell'11 dicembre 2012, chiarisce che «le eventuali plusvalenze realizzate in occasione della cessione dei contratti di prestazioni sportive dei calciatori siano da prendere in considerazione in sede di determinazione della base imponibile Irap».
Il fisco, come detto, è su queste diverse centinaia di milioni che ha focalizzato la sua attenzione prima avviando un'azione di accertamento mirata e poi perorando la propria pretesa impositiva nei diversi gradi di giudizio.
Da una parte ci sono le società di calcio secondo cui le somme incassate dalla cessione di contratti di prestazione sportiva vanno considerate esenti dall'Irap. Dall'altra c'è l'amministrazione, per la quale il tributo regionale è sempre dovuto.
Le tesi contrapposte secondo i giudici amministrativi sono due: il trasferimento dell'atleta va inquadrato nell'ambito della figura tipica della cessione del contratto; viceversa il trasferimento rappresenta un'estinzione del contratto originario con contestuale costituzione di un nuovo rapporto.
Il Consiglio di Stato condivide la prima posizione, secondo cui, con la cessione del contratto, viene di fatto ceduto il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta verso corrispettivo: «Diritto integrante bene immateriale strumentale - si legge nel parere - all'esercizio dell'impresa, sia sul piano tributario, poiché ammortizzabile, sia su quello civilistico, in quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale».
Oggetto del contratto tra società sportiva e atleta è il diritto alla prestazione sportiva esclusiva. Con la cessione del contratto la società cessionaria acquista, quindi col consenso dell'atleta, il diritto oggetto del contratto e succede in tutti gli obblighi e i diritti connessi. Sull'argomento si veda il contributo di C. Sottoriva, Considerazioni in merito al trattamento fiscale ai fini irap delle
plusvalenze nell’ambito delle società di calcio professionistiche, pubblicato in "Diritto e pratica tributaria", CEDAM, Padova, 2012
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Il contributo analizza i più recenti orientamenti della CTR Emilia Romagna in tema di cessione di fabbricati collabenti e annesso terreno. Particolare attenzione è deidcata al regime delle plusvaleze emergenti alla loro corretta... more

Il contributo analizza i più recenti orientamenti della CTR Emilia Romagna in tema di cessione di fabbricati collabenti e annesso terreno. Particolare attenzione è deidcata al regime delle plusvaleze emergenti alla loro corretta collocazione all'internodell'art. 67, co. 1, d.P.R. 9717/86.

Nella giurisprudenza che si annota la commissione tributaria provinciale conferma l'orientamento secondo il quale la vendita di un immobile (per quanto in stato fatiscente) unitamente a un'area ad esso pertinenziale di elevato valore ed... more

Nella giurisprudenza che si annota la commissione tributaria provinciale conferma l'orientamento secondo il quale la vendita di un immobile (per quanto in stato fatiscente) unitamente a un'area ad esso pertinenziale di elevato valore ed edificabile va intesa come cessione di fabbricato e non come cessione di area (con annesso fabbricato). La distinzione rileva a fine della tassazione delle plusvalenze emergenti, che è scongiurata nel primo caso, mentre è imposta nel secondo.