Fiscalità Research Papers - Academia.edu (original) (raw)

Dall’aprile del 2001, a seguito della sostituzione dello IASC a favore dell’”International Accounting Standards Board” (di seguito “IASB”), i principi contabili internazionali di nuova adozione e le relative interpretazioni vengono... more

Dall’aprile del 2001, a seguito della sostituzione dello IASC a favore dell’”International Accounting Standards Board” (di seguito “IASB”), i principi contabili internazionali di nuova adozione e le relative interpretazioni vengono denominati rispettivamente “International Financial Reporting Standards” (di seguito “IFRS”) e “International Financial Reporting Interpretations Committee” (di seguito “IFRIC”), ferma restando la possibilità del menzionato organismo di rivisitare i principi contabili internazionali già emanati. Nel coordinare le nuove regole di redazione dei bilanci IAS/IFRS compliant con le disposizioni recate dal TUIR, il legislatore ha inteso perseguire una duplice finalità: da un lato preservare il generale principio di “derivazione” dell’imponibile fiscale dal risultato economico di bilancio espressamente sancito dall’articolo 83 del TUIR; dall’altro assicurare un sistema di neutralità nella determinazione del reddito complessivo “sganciato” dai criteri contabili seguiti nella predisposizione dei bilanci. Infatti, il decreto legislativo n. 38 ha inteso “governare” il richiamato
principio di neutralità sia nella fase di passaggio dell’impresa dai principi
contabili nazionali a quelli internazionali (c.d. First Time Adoption – di seguito
FTA) sia a regime, salvaguardando l’esigenza di attenuare, da un punto di vista fiscale, le differenze di trattamento tra i contribuenti che (per obbligo o facoltà) redigono i conti annuali secondo standard contabili differenti.
Ne deriva evidentemente che, al di fuori delle specifiche ipotesi
espressamente disciplinate dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 38/2005 (nelle quali la parità di trattamento è stata direttamente assicurata dallo stesso legislatore delegato con disposizioni di carattere speciale), la determinazione dei riflessi fiscali conseguenti all’adozione degli IAS/IFRS non potrà che avvenire nel contesto (e nel rispetto) delle regole generali che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa.

Il postulato sul quale è stata immaginata e poi attuata l’imposta sul valore aggiunto nella comunità economica europea, prima, e nell’Unione, ora, vede la neutralità del tributo come una sua caratteristica essenziale ed imprescindibile:... more

Il postulato sul quale è stata immaginata e poi attuata l’imposta sul valore aggiunto nella comunità economica europea, prima, e nell’Unione, ora, vede la neutralità del tributo come una sua caratteristica essenziale ed imprescindibile: questa si attua attraverso il riconoscimento dell’obbligo di rivalsa e del diritto di detrazione in capo all’operatore economico. Tale scelta deriva dalla necessità di immaginare un’imposta che garantisca, nel modo migliore, la realizzazione di un mercato comune, e che non fosse di impedimento alla libertà degli scambi. L’esperienza recente, tuttavia, ha registrato un sempre crescente numero di frodi perpetrate a danno dell’erario che muovono tutte, più o meno indistintamente, da un esercizio distorto del diritto di detrazione o da un simulazione di operazioni commerciali che non hanno mai avuto luogo nella realtà. Per questo motivo la Corte di giustizia (e anche la Corte di Cassazione) hanno nella giurisprudenza più recete precisato i termini e l’effettiva portata della neutralità dell’imposta, riconoscendo il fatto che tale principio non possa essere invocato indistintamente in tutte le situazioni nelle quali si ravvisa una frode IVA. Al contrario, in tali casi è necessario verificare la consapevole partecipazione o meno a quest’ultima da parte del contribuente per poter riconoscere allo stesso il diritto di detrazione, e quindi un’applicazione neutrale del tributo. Questa ulteriore indagine, tuttavia, ha finito progressivamente con il subordinare l’applicazione dell’imposta a profili di natura soggettiva (consapevolezza o ignoranza colpevole della frode) che ne rendono più incerta l’applicazione. L’auspicio, in questo senso, è che in prospettiva la giurisprudenza e la letteratura siano in grado di bilanciare in modo ragionevole l’una e l’altra istanza, in ossequio al generale principio di proporzionalità nell’applicazione dell’IVA e dei rimedi finalizzati a contrastare le situazioni abusive e frodatorie.

Nell’ambito della fiscalità locale sta acquisendo sempre maggiore peso, sia in termini di gettito sia in termini di contenzioso, l’imposta comunale sulla pubblicità. Nel corso di questo articolo, attraverso l’analisi della fase... more

Nell’ambito della fiscalità locale sta acquisendo sempre maggiore peso, sia in termini di gettito
sia in termini di contenzioso, l’imposta comunale sulla pubblicità. Nel corso di questo articolo,
attraverso l’analisi della fase istruttoria e della fase di accertamento così come concretamente
implementate dagli Enti locali ovvero dai concessionari del servizio di liquidazione, accertamento
e riscossione del tributo, si indagheranno le possibili criticità di questo microsistema tributario
in tema di motivazione dell’atto e prova della pretesa impositiva.

La recente riforma fiscale, Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), entrata in vigore il 22 dicembre scorso, ha modificato profondamente il sistema fiscale americano. Si tratta di una modifica integrale non solo dell'ordinamento interno ma,... more

La recente riforma fiscale, Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), entrata in vigore il 22 dicembre scorso, ha modificato profondamente il sistema fiscale americano. Si tratta di una modifica integrale non solo dell'ordinamento interno ma, soprattutto, di quello internazio-nale che ha causato non poche polemiche. Poco prima della sua entrata in vigore, infatti, i ministri delle finanze di 5 Paesi europei, Italia, Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna, hanno pesantemente criticato le scelte dell'amministrazione, rea, a loro parere, di aver violato le regole internazionali del libero scambio ed aver introdotto norme discriminatorie nei confronti delle aziende straniere

Nel recesso del socio di società semplice, la liquidazione della quota attraverso l'assegnazione al socio di un immobile della società può rendere necessarie alcune riflessioni sugli effetti fiscali di tale cessione, vista la particolare... more

Nel recesso del socio di società semplice, la liquidazione della quota attraverso l'assegnazione al socio di un immobile della società può rendere necessarie alcune riflessioni sugli effetti fiscali di tale cessione, vista la particolare natura del modello societario.

Il presente lavoro è stato elaborato dalla “Commissione di Studio-Diritto Tributario” costituita all‟interno dell‟Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo su iniziativa del Consiglio dell‟Ordine e del suo... more

Il presente lavoro è stato elaborato dalla “Commissione di Studio-Diritto Tributario” costituita all‟interno dell‟Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo su iniziativa del Consiglio dell‟Ordine e del suo Presidente Giovanni Grazzini.
La formazione di Commissioni di Studio ha lo scopo di promuovere studi, ricerche ed approfondimenti nell‟ambito dei settori e delle materie assegnate ed è un‟occasione importante per agevolare l‟attività di interpretazione delle leggi, la diffusione di conoscenza delle norme, degli strumenti e delle tecniche operative necessarie per lo svolgimento della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.
Questo primo lavoro, coordinato dal Dott. Pietro Benedetti ha come finalità la divulgazione, tra tutti i membri dell‟Ordine, dell‟argomento dell‟Abuso di Diritto, esaminandone l‟attuale normativa, la più autorevole dottrina e la più significativa giurisprudenza sia nazionale sia comunitaria. Il tutto affrontato, discusso ed elaborato secondo le conoscenze ed esperienze dei componenti della Commissione.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato la Circolare “Riforma del Terzo settore: elementi professionali”. Nel corso dei mesi luglio e agosto del 2017 il Governo ha pubblicato i decreti di... more

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato la Circolare “Riforma del Terzo settore: elementi professionali”. Nel corso dei mesi luglio e agosto del 2017 il Governo ha pubblicato i decreti di attuazione della legge delega 106/2016, realizzando una revisione organica del mondo no profit. Nello specifico il d.lgs 117/2017 recante il “Codice del Terzo settore” regolamenta in modo complessivo la disciplina degli enti del Terzo settore, intesi quali enti non lucrativi che perseguono “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.
La Circolare analizza l’ambito di applicazione dei testi di legge emanati e il coordinamento con le norme del codice civile, gli aspetti di amministrazione e controllo, la funzione e la disciplina generale del Registro unico nazionale del Terzo settore, la normativa fiscale, la regolamentazione degli specifici enti del Terzo settore (tra cui l’esame delle norme dell’impresa sociale a cui è stato dedicato l’apposito d.lgs 112/2017), il 5 per mille su cui si è concentrato il d.lgs 111/2017.
La Riforma sarà completata dall’emanazione di una serie di decreti regolamentativi a cui spetterà la definizione di aspetti cruciali in materia fiscale, organizzativa, operativa e di definizione di strumenti operativi. La Circolare affronta in modo tecnico anche la fase del passaggio alle nuove previsioni.

In materia di compensazione tramite modelli F24, il DL 124/2019 ha introdotto importanti novità. In particolare, l’uso in compensazione con modello F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi maturati dall’anno d’imposta 2019 di... more

In materia di compensazione tramite modelli F24, il DL 124/2019 ha introdotto importanti novità.
In particolare, l’uso in compensazione con modello F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi maturati dall’anno d’imposta 2019 di importo superiore ai 5 mila euro, sarà subordinato all’apposizione del visto di conformità e alla preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ulteriormente, è previsto l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei bonus erogati ai dipendenti.

Si propone un saggio titolato "Il bonus facciate quale volano per la rigenerazione turistica dei piccoli borghi" contenuto nel volume "La fiscalità del turismo" a cura dei proff.Antonio F. Uricchio e Gianluca Selicato, Cacucci editore,... more

Si propone un saggio titolato "Il bonus facciate quale volano per la rigenerazione turistica dei piccoli borghi" contenuto nel volume "La fiscalità del turismo" a cura dei proff.Antonio F. Uricchio e Gianluca Selicato, Cacucci editore, Bari, 2020.
Il saggio è dedicato all'esame del bonus facciate, una leva fiscale ideata per l'abbellimento del patrimonio immobiliare posto nei centri delle agglomerati urbani. Tale bonus si ritiene possa stimolare gli investimenti di riqualificazione del singolo edificio ed in generale dei centri storici, anche dei piccoli borghi, nonché rilanciare l'appeal degli stessi borghi quale importante destinazione turistica.

Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, ha innovato, in modo significativo, le disposizioni recate dal codice civile relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria,... more

Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, ha innovato, in modo significativo, le disposizioni recate dal codice civile relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria, con effetti dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Ne è conseguito, l’adeguamento dei principi contabili nazionali redatti dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Il coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con le nuove disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio ed i nuovi principi contabili nazionali è stato effettuato con l’art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2017 sono state infine emanate le disposizioni di attuazione della disciplina relativa alle ricadute fiscali delle nuove norme in materia di bilancio e dei nuovi principi OIC.
La complessità del richiamato quadro normativo ha spinto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a predisporre una prima analisi degli effetti fiscali derivanti dall’adozione dei nuovi principi contabili nazionali.

Nel presente lavoro si intendono evidenziare le criticità e le opportunità che, ad oggi, caratterizzano il turismo in Italia. In particolare, si individua il tema chiave della governance quale argomento di specifico dibattito,... more

Nel presente lavoro si intendono evidenziare le criticità e le opportunità che, ad oggi, caratterizzano il turismo in Italia. In particolare, si individua il tema chiave della governance quale argomento di specifico dibattito, approfondendo le complesse relazioni che intercorrono tra PA e turismo, considerando ed intendendo quest"ultimo come "meta-settore" economico di consumo, un'attività, cioè, trasversale a molti altri comparti per i quali spesso assume il ruolo di finanziatore compartecipativo. La governance del turismo in Italia è frammentata tra una miriade di enti che con differenti titoli e mansioni sono chiamati a decidere su specifici temi di un settore economico di per sé eterogeneo e complesso. Da una tale configurazione deriva una parcellizzazione delle competenze e dunque un"inefficienza del sistema che colpisce anche il modello di finanziamento. Si pone pertanto in forte evidenza la necessità di elaborare modalità e configurazioni innovative per riorganizzare e razionalizzare gli enti di governo del turismo al fine di ottimizzare il sistema e liberare risorse. Dal confronto di alcune esperienze di finanziamento esistenti, che possono essere di impulso a tale processo di rinnovamento, si apre alla necessità di considerare in un quadro organico le competenze in materia turistica (costituzionalmente riconosciute) e la fiscalità locale (anche nell"ottica del processo federalista in atto in Italia) capace di esprimere un modello di governance ottimale.

Il 22 dicembre scorso è entrata in vigore la riforma fiscale, Tax Cuts and Jobs Act ("TCJA"), fortemente voluta dal presidente Trump e dal partito repubblicano. Tra l'abbattimento dell'imposta sui redditi d'impresa, il raddoppio della... more

Il 22 dicembre scorso è entrata in vigore la riforma fiscale, Tax Cuts and Jobs Act ("TCJA"), fortemente voluta dal presidente Trump e dal partito repubblicano. Tra l'abbattimento dell'imposta sui redditi d'impresa, il raddoppio della franchigia sull'imposta di successione, ed infine, la modifica degli scaglioni fiscali, si prevede un taglio delle tasse di oltre 1.450 miliardi di dollari nel periodo compreso dal 2018 al 2027, il più drastico dal 1986.

note de la rédaction il est rappelé que le comité de rédaction ne prend pas la responsabilité des opinions des recenseurs. il souhaite que ce Bulletin critique soit un lieu de dialogue assez libre, privilégiant les lectures attentives de... more

note de la rédaction il est rappelé que le comité de rédaction ne prend pas la responsabilité des opinions des recenseurs. il souhaite que ce Bulletin critique soit un lieu de dialogue assez libre, privilégiant les lectures attentives de livres importants et les remarques des spécialistes les plus avertis. le comité veille et veillera à ce que le style des textes critiques ne dépasse pas les limites de la franche discussion entre collègues et il est tout prêt à accueillir les réponses des auteurs recensés qui voudraient prolonger le dialogue dans le même esprit, en évitant la simple polémique. Les auteurs qui souhaitent une recension de leur livre dans ces colonnes, soit en désignant un collègue spécialiste, soit en laissant au Comité le choix du recenseur, sont priés d'adresser les ouvrages au Comité éditorial à l'adresse indiquée et non pas à l'éditeur Brepols.

Con l’interpello qui in commento l’Amministrazione finanziaria italiana conferma che i proventi percepiti nell’ambito di contratti di collaborazione coordinata e continuativa transfrontaliera ricadono nell’art. 15 del Modello di... more

Con l’interpello qui in commento l’Amministrazione finanziaria
italiana conferma che i proventi percepiti nell’ambito di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa transfrontaliera
ricadono nell’art. 15 del Modello di convenzione
OCSE. Pur condividendo tale interpretazione, si osserva che in
taluni casi i compensi percepiti sono inquadrabili come redditi
di lavoro autonomo in Italia, e di ciò si dovrebbe tenere conto
nell’applicazione della disciplina pattizia corrispondente.

L'Europarlamento ha appena istituito una Commissione per valutare le politiche di transfer pricing. Entro dicembre tutti gli Stati membri dovranno recepire la "clausola" anti-abuso approvata dall'Ecofin. Written by Carolina Colletto... more

L'Europarlamento ha appena istituito una Commissione per valutare le politiche di transfer pricing. Entro dicembre tutti gli Stati membri dovranno recepire la "clausola" anti-abuso approvata dall'Ecofin. Written by Carolina Colletto Copiright 2015 Corriere delle Comunicazioni

Un’idea di riforma fiscale, che definirei rivoluzionaria, che allo stesso tempo ridurrebbe le tasse, combatterebbe l'evasione, e semplificherebbe la vita ai cittadini e all'Agenzia delle Entrate. E che inoltre verrebbe incontro anche alle... more

Un’idea di riforma fiscale, che definirei rivoluzionaria, che allo stesso tempo ridurrebbe le tasse, combatterebbe l'evasione, e semplificherebbe la vita ai cittadini e all'Agenzia delle Entrate. E che inoltre verrebbe incontro anche alle insistenti indicazioni delle UE che vuole spostare le tasse dal lavoro ai consumi!

"COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - Sentenza 01 febbraio 2013, n. 598 - SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI Tributi - Accertamento - Obblighi dei sostituti d’imposta - Omessa effettuazione di ritenute su compensi a calciatori - Redditi... more

"COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - Sentenza 01 febbraio 2013, n. 598 - SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI
Tributi - Accertamento - Obblighi dei sostituti d’imposta - Omessa effettuazione di ritenute su compensi a calciatori - Redditi occultati per interposizione di società estere - Condono ex art. 16, L. n. 289/2002 da parte della società - Validità - Estinzione del giudizio - Effetti estesi ai percipienti - Esclusione - Natura soggettiva del condono"

EnglishThe essay deals with the issues of insularity, self-government and tax incentives in the European system that are characterized by an intimate correlation, in the sense that a crucial feature for gaining access to specific forms of... more

EnglishThe essay deals with the issues of insularity, self-government and tax incentives in the European system that are characterized by an intimate correlation, in the sense that a crucial feature for gaining access to specific forms of regional tax incentives, in light of European jurisprudence guidelines, is the exercise of specific forms of (constitutionally guaranteed, decision-making and financial) autonomy; this feature is further strengthened by the condition of insularity. An approach that takes into account the European dynamics in this context can help bring the debate on regionalism in Italy out of its contradictory dynamics characterised by rapidly alternating centripetal and centrifugal thrusts. The outcome of the constitutional revision, far from being a stable result for Italian regionalism, requires a quick resumption of the debate on the reform of the regional system, in order to prevent centrifugal thrusts ensuing from the failed attempt at centralization. It is ...

L'articolo presenta i risultati dell'indagine Il 5 per mille come strumento di partecipazione nel nuovo modello di welfare, incentrato sui contribuenti e sulle associazioni di promozione sociale, volta ad analizzare le potenzialità e le... more

L'articolo presenta i risultati dell'indagine Il 5 per mille come strumento di partecipazione nel nuovo modello di welfare, incentrato sui contribuenti e sulle associazioni di promozione sociale, volta ad analizzare le potenzialità e le criticità di un dispositivo fiscale che rappresenta per il settore non profit uno strumento indispensabile al sostegno di progetti di promozione sociale. Introdotto in via sperimentale con la legge finanziaria per il 2006 e poi riconfermato negli anni successivi, l'istituto ha avuto una crescita esponenziale in tutto il paese, senza sostanziali diversità geografiche, ma pochi sono gli studi ad esso dedicati. L'indagine campionaria svolta dall'ISFOL (Area Risorse strutturali e umane dei sistemi formativi), di carattere esplorativo, ha avuto lo scopo di evidenziare ragioni e valutazioni che spingono i cittadini a scegliere di firmare per il 5 per mille, oppure a prediligere un'organizzazione piuttosto che un'altra, elementi che permettono di ricostruire l'identikit del donatore. Stesso risultato, ovvero medesima crescita esponenziale dei donatori, è stato rilevato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attraverso un'indagine analoga rivolta al settore del non profit.

Il D.M. 5 agosto 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze concernente “Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento (UE) n. 2017/1986 della Commissione del 31 ottobre 2017 che... more

Il D.M. 5 agosto 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze concernente “Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento (UE) n. 2017/1986 della Commissione del 31 ottobre 2017 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16, e le regole di determinazione della base imponibile dell’Ires e dell’Irap, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38" disciplina il trattamento ai fini fiscali del contratto di leasing contabilizzato secondo i principi contabili internazionali.
In particolare, il D.M. è volto a fornire, ai soggetti IAS/IFRS adopter, disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale IFRS 16 Leasing e le regole di determinazione della base imponibile dell’Ires e dell’Irap.