Imposta Sul Valore Aggiunto Research Papers (original) (raw)

La Direttiva 2016/1065 del 27 giugno 2016, modificativa della Direttiva 2006/112 (Direttiva IVA), ha armonizzato nell’ordinamento europeo la disciplina IVA dei c.d. voucher o buoni-corrispettivo, introducendo disposizioni volte a... more

La Direttiva 2016/1065 del 27 giugno 2016, modificativa della Direttiva 2006/112 (Direttiva IVA), ha armonizzato nell’ordinamento europeo la disciplina IVA dei c.d. voucher o buoni-corrispettivo, introducendo disposizioni volte a regolamentare in maniera uniforme il trattamento fiscale dei buoni che conferiscono al titolare il diritto all’acquisto di beni e servizi. Secondo il nuovo art. 30-bis della Direttiva 2006/112, il voucher è uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi. L’ordinamento italiano, nel recepire le nuove regole impositive IVA entro il 1° gennaio
2019, col d.lgs. 29 novembre 2018, n. 141, ha introdotto nel D.P.R. 633/1972 gli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater e il comma 5-bis dell’art. 13. Il nuovo quadro normativo europeo ha avuto il pregio di eliminare forme di doppia imposizione o non imposizione IVA, posto che il “momento” rilevante, al ricorrere del quale l’IVA diviene esigibile, è stato chiaramente fissato dal legislatore. Tuttavia, alcuni punti controversi non hanno ancora trovato soluzione, quali, ad esempio, la definizione delle ipotesi di esclusione e il trattamento tributario connesso allo scambio dei buoni-corrispettivo.

Il postulato sul quale è stata immaginata e poi attuata l’imposta sul valore aggiunto nella comunità economica europea, prima, e nell’Unione, ora, vede la neutralità del tributo come una sua caratteristica essenziale ed imprescindibile:... more

Il postulato sul quale è stata immaginata e poi attuata l’imposta sul valore aggiunto nella comunità economica europea, prima, e nell’Unione, ora, vede la neutralità del tributo come una sua caratteristica essenziale ed imprescindibile: questa si attua attraverso il riconoscimento dell’obbligo di rivalsa e del diritto di detrazione in capo all’operatore economico. Tale scelta deriva dalla necessità di immaginare un’imposta che garantisca, nel modo migliore, la realizzazione di un mercato comune, e che non fosse di impedimento alla libertà degli scambi. L’esperienza recente, tuttavia, ha registrato un sempre crescente numero di frodi perpetrate a danno dell’erario che muovono tutte, più o meno indistintamente, da un esercizio distorto del diritto di detrazione o da un simulazione di operazioni commerciali che non hanno mai avuto luogo nella realtà. Per questo motivo la Corte di giustizia (e anche la Corte di Cassazione) hanno nella giurisprudenza più recete precisato i termini e l’effettiva portata della neutralità dell’imposta, riconoscendo il fatto che tale principio non possa essere invocato indistintamente in tutte le situazioni nelle quali si ravvisa una frode IVA. Al contrario, in tali casi è necessario verificare la consapevole partecipazione o meno a quest’ultima da parte del contribuente per poter riconoscere allo stesso il diritto di detrazione, e quindi un’applicazione neutrale del tributo. Questa ulteriore indagine, tuttavia, ha finito progressivamente con il subordinare l’applicazione dell’imposta a profili di natura soggettiva (consapevolezza o ignoranza colpevole della frode) che ne rendono più incerta l’applicazione. L’auspicio, in questo senso, è che in prospettiva la giurisprudenza e la letteratura siano in grado di bilanciare in modo ragionevole l’una e l’altra istanza, in ossequio al generale principio di proporzionalità nell’applicazione dell’IVA e dei rimedi finalizzati a contrastare le situazioni abusive e frodatorie.

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The VAT exemption on the exportation of goods and services has the purpose of avoiding double taxation of the same transaction – the first time with the application of European VAT and the second time with application of the sales tax imposed in the country where those goods and services are sold. In accordance with this principle, Article 146, paragraph 1, sub- paragraph (b), and Article 147 of Directive 2006/112/EC provide that the exportation of non- commercial goods by travellers whose permanent address or habitual residence are not located in Europe must be exempted from the value added tax. In this specific type of exemption, which is commonly known by the term “tax-free shopping”, the exportation, at the very moment when it occurs, must “not impact” on the traveller from outside the EU (a “downstream” person) and “eliminate” the liability towards the tax authorities of the European merchant (the “upstream” person). Therefore, a “tax advantage” has to be realised for the taxable persons (European merchants) and for the exporters (non-EU travellers), and the lost tax revenue has to be a “negative value” borne only by the European system. Legal theory has never closely studied the legal effects generated by this particular impediment to the recoupment of VAT, applied by the taxable person to the non-EU exporter. The Court of Justice of the European Union has had only minor opportunities to rule on this issue. The paradoxical result of this situation is that the current tax treatment of tax-free exports is regulated by a disparate patchwork of national regulations issued by the tax and customs administrations of the Member States. Consequently, various forms of private agreements between European merchants, VAT intermediaries, and travellers from outside the EU have proliferated, whose contents do not appear faithful to the principles that govern the common value added tax system. Therefore, the absence of a common European regulation on tax-free transactions is severely restricting, on the one hand, the right of European sellers not to be held liable for the VAT applied as recoupment on the sale of non- commercial goods and, on the other hand, the right of the non-EU buyer to obtain a tax relief, which is provisionally paid to the seller, after those goods are actually exported

Le sovrafatturazioni, siano esse qualitative o quantitative, esprimono una falsa descrizione dell’operazione economica rispetto a quella realizzata dalle parti. Però, la reazione che l’ordinamento deve riservare a questi illeciti per... more

Le sovrafatturazioni, siano esse qualitative o quantitative, esprimono una falsa descrizione dell’operazione economica rispetto a quella realizzata dalle parti. Però, la reazione che l’ordinamento deve riservare a questi illeciti per contrastarli non può essere univoca. Difatti, occorre verificare se la fatturazione in eccesso ha provocato una definitiva perdita di gettito per l’Erario, oppure se essa, pur rappresentando transazioni parzialmente fittizie, non ha pregiudicato l’interesse finanziario dello Stato membro in cui detta operazione si iscrive. Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, è possibile derogare al principio di neutralità dell’IVA solo al ricorrere di operazioni che hanno provocato un definitivo ammanco di gettito IVA per l’Erario.

In tema di iva, i rapporti intercorrenti tra il gestore e l’esercente, nell’ambito dei ruoli da essi ricoperti nel sistema di gioco mediante slot machine, sono collegati da un inscindibile nesso funzionale, che si completa con la... more

In tema di iva, i rapporti intercorrenti tra il gestore e l’esercente, nell’ambito dei ruoli da essi ricoperti nel sistema di gioco mediante slot machine, sono collegati da un inscindibile nesso funzionale, che si completa con la partecipazione del concessionario, sistema cui il legislatore ha riservato un regime fiscale di esenzione iva.
Il fatto che nell’attività di raccolta delle somme ritratte dalle macchine da gioco intervengano più soggetti e più rapporti giuridici è ininfluente: l’operazione di raccolta delle giocate, ai fini dell’applicazione dell’esenzione iva, integra un’unica prestazione economica, che non può essere artificiosamente scomposta dall’Amministrazione finanziaria.

Il contributo intende focalizzare l’attenzione sui profili fiscali degli accordi di “distacco” del personale, con particolare riferimento alla rilevanza dei rimborsi della distaccante alla distaccataria nell’ambito delle imposte dirette e... more

Il contributo intende focalizzare l’attenzione sui profili fiscali degli accordi di “distacco” del personale, con particolare riferimento alla rilevanza dei rimborsi della distaccante alla distaccataria nell’ambito delle imposte dirette e dell’IVA.

Le esenzioni IVA previste per i beni ceduti ai viaggiatori extra-UE e trasportati fuori dall’Unione europea tramite i loro bagagli personali, comunemente note come operazioni tax-free, non sono applicabili alle esportazioni di beni aventi... more

Le esenzioni IVA previste per i beni ceduti ai viaggiatori extra-UE e trasportati fuori dall’Unione europea tramite i loro bagagli personali, comunemente note come operazioni tax-free, non sono applicabili alle esportazioni di beni aventi natura commerciale. Tuttavia, se il cedente dimostra che i beni sono fuoriusciti definitivamente dal territorio europeo, tale cessione è comunque esente dall’imposta sul valore aggiunto, anche se non risultano osservate le formalità doganali d’uscita, non dovendo sussistere comunque alcuna ipotesi di frode.

L’improvvisa espansione della pandemia in Europa e il progressivo raffreddamento del commercio transfrontaliero nel vecchio continente impediranno di apprezzare tutte le importanti innovazioni entrate in vigore ad inizio 2020, e... more

L’improvvisa espansione della pandemia in Europa e il progressivo raffreddamento del commercio transfrontaliero nel vecchio continente impediranno di apprezzare tutte le importanti innovazioni entrate in vigore ad inizio 2020, e riguardanti il sistema IVA (cd. Quick fixes).
Dopo una lunga gestazione il sistema IVA ha subito un significativo restyling finalizzato tra l’altro ad accelerare le movimentazioni transfrontaliere di merce, che ha disciplinato contratti atipici (come il Call off stock) e le cessioni a catena di beni più complesse delle ben note triangolazioni. Tutte le innovazioni sono nel segno di garantire la non imponibilità ai fini IVA anche in situazioni nelle quali, vuoi per la movimentazione de beni ceduti, vuoi per i passaggi cedente – cessionario, i requisiti previsti dalla Direttiva n. 2006/112/CE non erano esattamente rispettati.

The Constitutional Court overcomes the misunderstanding of the infallibility of VAT as an own resource of the European Union, placing itself on the interpretative line of the EU Court of Justice (Degano Trasporti ruling). Furthermore, the... more

The Constitutional Court overcomes the misunderstanding of the infallibility of VAT
as an own resource of the European Union, placing itself on the interpretative line of the
EU Court of Justice (Degano Trasporti ruling). Furthermore, the Constitutional Court,
valuing the principle of equality, considers it necessary to apply the same rule also in the
procedures for the settlement of the over-indebtedness crisis, as well as in the arrangement
with creditors referred to in the Bankruptcy Law. More generally, from this jurisprudential
evolution, and from the laconic nature of the new provisions regarding the over-indebtedness
crisis introduced in the CCII, the thesis according to which the power of the financial
Administration to derogate from the principle of unavailability of the tax obligation is
based simply on the rules governing the insolvency events of credits, without the need for
specific attribution rules.